Nella giustizia amministrativa arriva la Pec obbligatoria. Dal 16 giugno prossimo, infatti, le comunicazioni agli avvocati difensori costituiti vanno inviate esclusivamente tramite posta elettronica certifi cata. Lo ha comunicato il segretariato generale della giustizia amministrativa a dirigenti e segretari del consiglio di stato e dei Tar, fornendo le linee operative relative alle comunicazioni ai difensori costituiti a mezzo Pec. Istruzioni che il Consiglio nazionale forense ha inviato a sua volta ai presidenti dei consigli dell’ordine degli avvocati in una circolare (8-C-2014 del 28 aprile scorso) recante sull’incontro del 24 maggio sui temi del processo civile telematico e della giustizia amministrativa. Vediamo i dettagli. Giustizia amministrativa. Secondo il segretario generale della giustizia amministrativa «la comunicazione a mezzo Pec deve ritenersi strumento di comunicazione privilegiato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 136 c.p.a. e 16ter legge 228/2012, mentre la comunicazione a mezzo fax e tramite biglietto di cancelleria a mezzo posta deve ritenersi strumento residuale utilizzabile, solo ove la comunicazione all’indirizzo Pec del difensore non risulti tecnicamente possibile o non vada, comunque, a buon fi ne». Per questo, «anche a seguito di quanto concordato con le organizzazioni professionali dei signori avvocati, e nell’ottica di un indispensabile contenimento delle spese», il segretariato dispone che, a partire dal 16 giugno 2014, con riferimento ai ricorsi depositati prima della data di entrata in vigore del Codice del processo amministrativo (16 settembre 2010), la comunicazione andrà effettuata all’indirizzo Pec dell’avvocato domiciliatario ai sensi dell’art. 25 c.p.a., come risultante dai pubblici elenchi, salvo che il difensore (diverso dal domiciliatario) dichiari con atto depositato in segreteria di voler ricevere le comunicazioni al proprio indirizzo Pec; in assenza di difensore domiciliatario, la comunicazione andrà comunque effettuata a mezzo Pec, all’indirizzo del primo difensore indicato in ricorso, come risultante dai pubblici elenchi. Con riferimento ai ricorsi depositati successivamente all’entrata in vigore del c.p.a., invece, la comunicazione andrà effettuata all’indirizzo Pec dell’avvocato domiciliatario risultante dai pubblici elenchi, salvo che il difensore dichiari con atto successivamente depositato in segreteria di voler ricevere le comunicazioni al proprio indirizzo Pec; in mancanza di domiciliazione presso un difensore, la comunicazione andrà effettuata all’indirizzo del difensore indicato in ricorso. In defi nitiva, dal 16 giugno dovrà essere effettuata una sola comunicazione a mezzo Pec,e per i ricorsi depositati dopo questa data sarà cura del difensore indicare un unico indirizzo. L’incontro del Cnf. Con la circolare del 28 aprile il Cnf comunica agli ordini che il 24 maggio prossimo si terrà un incontro in vista dell’entrata in vigore del nuovo processo civile telematico, il 30 giugno, organizzato in collaborazione con la Cassa forense, dove saranno invitati tutti i presidenti e i referenti informatici forensi.
30.04.14 Italia Oggi – Posta certificata al via nei Tar
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