Strano paese l’Italia, ci sono verità condivise da tutti e proclamate a gran voce dalle più alte cariche dello Stato, quali l’eccessiva durata dei processi, annoverata tra le cause principali di mancato afflusso di investimenti dall’estero, o l’assoluta validità della mediazione civile e commerciale come strumento di pacificazione sociale e di deflazione del contenzioso giudiziario. Tuttavia, quando si passa dalle enunciazioni di principio ai fatti, puntualmente si erigono dure prese di posizione da parte di centri di interesse pronti a difendere con determinazione schemi ormai consolidati e obsoleti, contrastando – di fatto – la realizzazione di quelle riforme necessarie al Paese. Tante sono le voci, istituzionali e del mondo imprenditoriale, a sollevarsi contro il grave dissesto del sistema giudiziario italiano. Significativa, in tal senso, la preoccupazione del Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione, Ernesto Lupo, che da anni lamenta il grave stato in cui verte la giustizia civile in Italia sulla quale pesa un carico di processi pendenti superiore di alcuni milioni alla media dei principali paesi dell’Unione Europea. Critico anche il parere più volte enunciato dalla Confindustria, secondo la quale ogni milione di cause pendenti risolte potrebbe comportare una crescita del Pil di circa un punto percentuale. Ma quando il legislatore, sulla base di questi dati incontestabili, decide di porre mano ad una riforma mirata ad affrontare i problemi della giustizia, riducendo il ricorso al giudice come unico rimedio ad una controversia ed incentivando il ricorso a soluzioni compositive quali la mediazione, immediatamente si alzano barricate di chi si sente colpito nei propri interessi e con argomentazioni di comodo tenta di ritardare od annullare la riforma.È quanto accaduto al Ministro della Giustizia Cancellieri, duramente contestata dall’Avvocatura a causa della reintroduzione della mediazione civile e commerciale come condizione di procedibilità nelle materie già indicate dal D.lgs. n.28/2010, ad esclusione della responsabilità civile da incidenti stradali. Il paradosso della trincea innalzata dall’Avvocatura nei confronti della reintroduzione della mediazione è dato dal fatto che il provvedimento tanto osteggiato dispone, in realtà, una serie di norme modificative del D.lgs.n.28/2010 che appaiono ritagliate “a misura” della categoria forense. Così, mentre la ripristinata condizione di procedibilità, ossia l’obbligatorietà del tentativo di mediazione, appare una condizione necessaria (almeno per il tempo utile a far radicare nel sistema italiano l’istituto della mediazione), non si comprende su quali basi e per quali motivazioni – se non quelle di andare incontro ad una categoria professionale che si era opposta fermamente alla riforma – si sia posto l’obbligo della sottoscrizione dell’accordo per l’omologa da parte degli avvocati, o ancor peggio, in un emendamento approvato dalla Commissione Giustizia della Camera, la difesa obbligatoria degli avvocati in mediazione. Con ciò imponendo di fatto alle parti il sostenimento di un costo aggiuntivo che va inevitabilmente ad appesantire il ricorso all’istituto ed a porre una ulteriore barriera economica per l’accesso alla mediazione. La stessa barriera economica posta dall’obbligo di mediazione ad essere stata invocata a suo tempo come uno dei principali motivi di incostituzionalità della norma. Altra questione è poi il ripristino del “mediatore di diritto”, figura già esistente nella conciliazione societaria con riguardo ad alcune tipologie di conciliatori (professionisti iscritti in alcuni ordini professionali con anzianità di quindici anni; professori in materie giuridico economiche; magistrati in quiescenza), prima eliminata – a seguito di dure critiche – dal D.M.180 nella mediazione civile e commerciale, ed ora ripristinata laddove si stabilisce che gli avvocati diventano mediatori di diritto senza avere svolto alcun percorso formativo. Un passo indietro a vantaggio di una sola specifica categoria professionale.Ma non era proprio la mancanza di una adeguata formazione dei mediatori un altro motivo dell’invocata incostituzionalità della norma?A fronte di modifiche così favorevoli alla categoria forense, le barricate contro il provvedimento sembrano più improntate a motivi ideologici volti ad osteggiare qualunque riforma ipotizzi percorsi diversi da quello giudiziario per risolvere le controversie tra i cittadini; tuttavia, è a loro che spetta decidere se affrontare la controversia con il tradizionale ricorso alla giurisdizione statale o se, invece, sia più opportuno e conveniente – in termini di tempi e costi certi – ricercare una composizione amichevole della controversia attraverso l’ausilio di un mediatore adeguatamente formato.