Il Sole 24 Ore –
Per gli avvocati degli enti pubblici è sufficiente la polizza assicurativa sottoscritta dall’ente di appartenenza, e prevista dal contratto nazionale del comparto. Non è necessario, quindi, firmare un’altra assicurazione personale per soddisfare l’obbligo previsto dall’articolo 12 della legge professionale, e attuato dal decreto del ministero della Giustizia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’11 ottobre 2016 e in vigore da oggi. L’indicazione arriva dal Consiglio nazionale forense, e accoglie le osservazioni avanzate da tempo dall’Unaep, l’Unione nazionale degli avvocati degli enti pubblici. Osservazioni che ruotano intorno al la specificità degli avvocati pubblici, che sono dipendenti dei loro enti, rispetto a chi svolge la libera professione. Fare l’avvocato all’interno di un ente pubblico, comporta un quadro particolare di responsabilità civili, amministrative e contabili, che sono coperte dall’assicurazione obbligatoria già prevista dal contratto. Il decreto della Giustizia, conclude il Cnf, funziona «con riferimento evidente ed esclusivo» agli avvocati del libero foro: ma il valore minimo dei massimali può essere assunto come parametro anche per la tutela degli avvocati pubblici.