Agli avvocati pubblici basta la polizza dell’ente

Il Sole 24 Ore –

Per gli avvocati degli enti pubblici è sufficiente la polizza assicurativa sottoscritta dall’ente di appartenenza, e prevista dal contratto nazionale del comparto. Non è necessario, quindi, firmare un’altra assicurazione personale per soddisfare l’obbligo previsto dall’articolo 12 della legge professionale, e attuato dal decreto del ministero della Giustizia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’11 ottobre 2016 e in vigore da oggi. L’indicazione arriva dal Consiglio nazionale forense, e accoglie le osservazioni avanzate da tempo dall’Unaep, l’Unione nazionale degli avvocati degli enti pubblici. Osservazioni che ruotano intorno al­ la specificità degli avvocati pubblici, che sono dipendenti dei loro enti, rispetto a chi svolge la libera professione. Fare l’avvocato all’interno di un ente pubblico, comporta un quadro particolare di responsabilità civili, amministrative e contabili, che sono coperte dall’assicurazione obbligatoria già prevista dal contratto. Il decreto della Giustizia, conclude il Cnf, funziona «con riferimento evidente ed esclusivo» agli avvocati del libero foro: ma il valore minimo dei massimali può essere assunto come parametro anche per la tutela degli avvocati pubblici.

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