Avvocati alla Cassa per i contributi

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Avvocati chiamati alla cassa. Si avvicinano, infatti, le prossime scadenze relative al Modello 5/2014, riferito al reddito professionale del 2013, e il presidente della Cassa forenseNunzio Luciano, ha inviato una comunicazione agli Ordini territoriali riepilogando le tempistiche e le modalità contributive. Entro il 31 luglio, infatti, va effettuato il versamento della prima rata dei contributi in autoliquidazione; entro il 30 settembre si deve procedere all’invio del Modello 5/2014; entro il 31 dicembre, invece, gli avvocati devono versare la seconda rata dei contributi in autoliquidazione. È consigliato comunque, al fi ne di agevolare la compilazione dei bollettini Mav in automatico da parte del sistema, inviare il Modello 5/2014 entro il 31 luglio. Nella lettera di Cassa forense è sottolineato poi che l’Ente non trasmetterà alcun bollettino, in quanto potrà essere scaricato dall’iscritto direttamente dal proprio profi lo personalizzato, accedendo al sito della Cassa Forense con i propri codici. La comunicazione obbligatoria del reddito netto professionale e del volume d’affari relativa al 2013 da rendere alla Cassa, dovrà essere trasmessa, come detto, entro il 30 settembre esclusivamente tramite l’apposita procedura, disponibile sul sito Internet della Cassa. Se poi nel Modello 5 inviato via web, si legge nella lettera, risultassero dovuti dei versamenti contributivi da eseguire in autoliquidazione, sul sito della Cassa saranno disponibili le funzioni per la stampa della modulistica personalizzata comprensiva del codice di versamento individuale da utilizzare, in via esclusiva, per i pagamenti. Una volta inserito il reddito netto professionale e il volume d’affari dichiarato ai fi ni Iva il sistema effettua automaticamente il calcolo della contribuzione dovuta con riferimento allo status professionale dell’iscritto e consente di accedere immediatamente alla funzione di invio della domanda di iscrizione in caso di obbligo a decorrere dall’anno 2013. Nei confronti di coloro che invece non fossero ancora iscritti alla Cassa, la lettera conferma che fi no all’entrata in vigore del regolamento di attuazione dei commi 8 e 9 dell’art. 21 della nuova legge professionale (n. 247/2012), continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

 

Articolo di Gabriele Ventura per Italia Oggi

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