Avvocati, da domani polizza obbligatoria: come scegliere quella giusta

Il Sole 24 Ore, di Valentina Maglione

Scatta mercoledì 11 ottobre l’obbligo per gli avvocati di assicurarsi. E la copertura richiesta dalla legge è doppia. I legali devono infatti dotarsi non solo di una polizza contro i rischi che derivano dalla professione ma anche di una contro gli infortuni del legale e dei suoi collaboratori, dipendenti e praticanti.

L’obbligo
Gli avvocati si allineano così alle altre professioni, per cui l’assicurazione per la responsabilità professionale è vincolante dal 2013. Ad aprire un canale differenziato per i legali è stata la riforma forense (legge 247/2012), poi attuata dal decreto del 22 settembre 2016 del ministro della Giustizia, che entra in vigore, appunto, mercoledì 11 ottobre.

Benché una quota dei legali abbia precorso i tempi, stipulando una polizza contro i rischi della professione già in passato, dal Consiglio nazionale forense stimano che almeno la metà degli avvocati non fosse assicurato fino a qualche settimana fa.

L’obbligo riguarda gli avvocati, le associazioni e le società tra professionisti e coinvolge direttamente non solo chi non ha ancora una polizza. Anche i legali già assicurati devono verificare che i loro contratti siano adeguati alle condizioni e ai massimali minimi stabiliti dal decreto del ministero della Giustizia.

Attenzione, quindi, a cercare la polizza giusta: non tutte quelle offerte dal mercato potrebbero essere allineate ai nuovi parametri.

Come scegliere la polizza
Il contratto deve coprire ogni tipo di danno provocato dall’avvocato, anche per colpa grave, ai clienti e ai terzi nello svolgimento della professione, e i fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali.

Tra le «attività professionali» che le polizze devono coprire non ci sono solo la rappresentanza e la difesa in giudizio e davanti agli arbitri, ma anche gli atti connessi (come le iscrizioni a ruolo e le notifiche), la consulenza e l’assistenza stragiudiziali, la redazione di pareri e contratti, l’assistenza in mediazione e negoziazione assistita, la custodia di documenti, denaro, titoli e valori ricevuti in deposito.

Attenzione – soprattutto – alla durata della garanzia: la polizza deve prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata e una clausola di ultrattività almeno decennale, ma solo per gli avvocati che cessano l’attività mentre la polizza è in vigore: nei fatti, devono essere coperte le richieste di risarcimento presentate entro dieci anni dalla chiusura dello studio.

Il decreto del ministero della Giustizia dettaglia anche i massimali minimi da garantire, variabili in base al fatturato e alle dimensioni dello studio. Da non dimenticare, infine, la polizza sugli infortuni, che deve coprire gli avvocati e i loro collaboratori, praticanti e dipendenti non assicurati dall’Inail.

Il mercato assicurativo si è mobilitato e le offerte non mancano, spesso anche a prezzi contenuti: l’ampliamento della platea dei potenziali clienti ha permesso infatti di non far lievitare i costi. Occorre però fare attenzione nelle ricerche “fai-da-te” delle polizze; ad esempio non tutte prevedono di default l’opzione per l’ultrattività decennale.

La chance delle convenzioni
Gli avvocati che preferiscono non negoziare “in proprio” una polizza possono sfruttare le convenzioni sottoscritte dagli organismi degli avvocati. L’ente previdenziale Cassa forense già dal 2001 ha stipulato con le compagnie convenzioni per le assicurazioni Rc e da gennaio scorso ha avviato l’esame delle convenzioni attive per aggiornarle e delle nuove proposte . Oggi sono otto le convenzioni tra cui gli iscritti possono scegliere, consultabili sul sito web dell’ente.

In questi giorni anche il Cnf sta stipulando una convenzione che include la polizza Rc e quella contro gli infortuni. Viene garantita l’ultrattività illimitata della garanzia in caso di cessazione dell’attività. Inoltre, se in un singolo Ordine gli iscritti aumenteranno da un anno all’altro sono previsti sconti per tutti gli assicurati.

Cosa rischia chi non si assicura
E per gli avvocati che non si assicurano o non adeguano i contratti entro l’11 ottobre? Come già in passato, chi non ha coperture dovrà sobbarcarsi per intero il danno causato al cliente. Ma dall’11 ottobre si rischia anche la sanzione per illecito disciplinare. E si tratterà di situazioni note agli Ordini, a cui vanno comunicati gli estremi delle polizze. «Dopo l’11 ottobre – dice il consigliere del Cnf Davide Calabrò – ci sarà un periodo di confusione iniziale. Dall’anno prossimo inizieremo a monitorare i dati».

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