In vigore da oggi i nuovi parametri forensi. Un passo fondamentale e assai atteso dagli avvocati nel caso di liquidazione delle spese in giudizio oppure quando manca l’accordo tra cliente e legale o anche quando il compenso non è stato determinato in forma scritta. È stato infatti pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 77 del 2 aprile il testo del decreto del ministero della Giustizia 55 del 10 marzo che provvede all’aggiornamento degli importi applicati dall’estate del 2012.
Allora, con il decreto 140, vennero fissati importi da subito contestati dall’avvocatura che avviò una lente operazione di ricucitura con via Arenula per arrivare a una nuova formulazione che il Cnf (che molto si è speso per arrivare a questo testo) sottolinea come assai migliorativo. Tanto da pubblicare sul suo sito istituzionale una tabella che, per una causa di valore medio (15mila euro), segnala un aumento medio delle parcelle nell’ordine del 130%, da 2.100 a 4.835 euro: è l’effetto dei rincari previsti un po’ per tutte le fasi di giudizio, da quella di studio a quella decisionale, passando per quelle di introduzione e di trattazione. Esulta, ma con una punta di amarezza, anche Nicola Marino, presidente dell’Oua: «Si conclude, così, l’iter di un provvedimento atteso troppo a lungo dagli avvocati italiani. Un piccolo passo in avanti per un’avvocatura soffocata da mille problemi. Un primo e concreto gesto positivo del nuovo ministro Orlando. Ora, la partita vera è quella dei tavoli sulla modernizzazione e il rilancio della professione forense oggetto di discussione le scorse settimane con il Guardasigilli». Tra le novità principali dell’ultima ora, sottolinea il Cnf, la soppressione della norma che riduceva di un 30% i compensi agli avvocati che assistono in regime di patrocinio a spese dello Stato.
Per la liquidazione del compenso, spiega il decreto, si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del valore dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Per quanto riguarda la determinazione delle difficoltà della causa si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere.
Il giudice tiene conto dei valori medi indicati nelle tabelle allegate al testo (i più ricorrenti esempi sono pubblicati a lato) che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all’80% o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100% e la diminuzione di regola fino al 70 per cento. Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all’avvocato è dovuta – in ogni caso e anche in caso di determinazione contrattuale – una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione.
Nell’ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentata fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale, fermo quanto maturato per l’attività precedentemente svolta.
Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l’adozione di condotte tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli. Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate.
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