Avvocati divisi sulle società multidisciplinari

Il Sole 24 Ore – 

Ordine che vai, interpretazione che trovi. Gli avvocati non hanno raggiunto un orientamento univoco su come applicare le disposizioni sulle nuove società, introdotte dal 29 agosto dello scorso anno dalla legge sulla concorrenza, che consente di esercitare la professione forense anche tramite società di capitali e apre alla partecipazione di professionisti non avvocati. Ma in questi sette mesi, gli Ordini territo­riali hanno dato risposte diverse alle richieste di iscrizione di società tra avvocati con la partecipazione di professionisti iscritti ad altri Albi. Il primo a sposare un’interpretazione “prudente” è del resto il Consiglio nazionale forense, per cui l’esercizio della professione forense è compatibile con l’ingresso in società di professionisti diversi dagli avvocati, purché però le loro quote restino nel limite del terzo riservato ai soci di capitale. Tra gli Ordini territoriali che hanno ricevuto più richieste di iscrizione di nuove società tra avvocati, quelli di Milano e di Bari aprono alla multidisciplinarietà, con il solo limite «della ragionevolezza e ferma restando la natura forense dell’oggetto sociale», come precisa il presidente dell’Ordine di Milano, Remo Danovi. Mentre è più “selettivo” l’Ordine di Roma, che accetta società multidisciplinari, ma solo se i professionisti diversi dagli avvocati svolgono prestazioni chiaramente “accessorie” all’attività legale.  La possibilità di dare vitaa società multidisciplinari divide gli Ordini degli avvocati. Infatti, benché la via delle nuove società peri legali sia aperta dal 29 agosto dell’anno scorso, i Consigli dell’Ordine non danno risposte univoche alla richiesta di far entrare in società anche professionisti non avvocati. È quanto emerge da un’indagine svolta dal Sole 24 Ore del Lunedì su alcuni degli Ordini con più iscritti. I dubbi investono le nuove società previste dalla legge sulla concorrenza (124/2017, che ha inserito l’articolo 4­bis nella legge professionale, la 247/2012) in base alla quale la professione fo­ rense può essere esercitata anche tramite società di persone, di capitalie cooperative: la partecipazione di soci di solo capitale è ammessa ma nei limiti di un terzo del capitale socialee dei diritti di voto. Il nuovo articolo 4­bis prevede inoltre la partecipazione di soci «professionisti iscritti in albi di altre professioni». Ma non tutti gli Ordini territoriali ­ chiamati a esprimersi quando le società chiedono l’iscrizione alla nuova «sezione speciale» dell’albo ­ interpretano questa disposizione nel senso di un via libera alla multidisciplinarietà. Indicazioni “prudenti” arrivano in primo luogo dal Consiglio nazionale forense, che sta mettendo a punto le linee guida per definire gli standard degli statuti delle società tra avvocati aperte ai soci di capitale. Secondo il Cnf infatti, l’esercizio della professione forense è compatibile con la partecipazione di iscritti ad altri Ordini,a patto che le loro quote non sforino il terzo riservato ai soci di capitale. Sulla stessa linea anche l’Ordine di Palermo, che, però, a oggi, non ha ancora ricevuto domande di iscrizione: «Le nuove Sta – spiega il presidente, Francesco Greco­ possono svolgere solo l’attività legale; quindii professionisti non avvocati devono restare nella quota del terzo prevista peri soci di capitale». Nessun tetto del terzo delle quote, invece, per l’Ordine di Milano: la sezione speciale dell’Albo ospita tre compagini, a una delle quali partecipano legali e commercialisti: «Tra i soci professionisti­ precisa il presidente, Remo Danovi­ possono figurare anche iscritti ad altri Albi, nei limiti della ragionevolezza e ferma restando la natura forense dell’oggetto sociale: una società che si occupa soprattutto di responsabilità sanitaria potrebbe, ad esempio, aprire le porte a un medico». Da Nord a Sud, anche all’Ordine di Bari, delle tre Srl tra avvocati iscritte finora, unaè stata fondata da legalie commercialisti: «Questa possibilità ­ dice il presidente, Giovanni Stefanì non è in discussione. Piuttosto, stiamo valutando se estendere anche alle società la tassa di conservazione albo già prevista per gli avvocati». Più “selettivo” l’Ordine di Roma, a cui si sono iscritte cinque nuove Sta, di cui tre con capitale esterno: «Accettiamo società multidisciplinari­ afferma il presidente, Mauro Vaglio ­ ma solo se i professionisti di altri Albi svolgono prestazioni chiaramente “accessorie” all’attività legale». Sono ancora pochi, comunque, gli Ordini che hanno ricevuto domande di iscrizione per le nuove società. «Ad oggi ­ spiega Alessandro Vaccaro, presidente dell’Ordine di Genova­ non sono arrivate domande, ma noi siamo pronti. Abbiamo anche regolamentato il versamento delle quote. Non ci sono controindicazioni né limiti alla partecipazione di professionisti iscritti ad altri albi anche perché hanno un Codice deontologico». Nessuna richiesta di iscrizione anche a Verona. «Qui ci sono soprattutto realtà sartoriali fatte di piccoli studi ­ spiega il presidente dell’Ordine Alessandro Rigoli ­ ma affronteremo il tema in un convegno che si terrà il 18 maggio, in modo da capire limitie opportunità di questa strada».Le possibili forme societarie per gli avvocati SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
La possibilità di esercitare l’attività forense in forma societaria è stata introdotta per la prima volta dal Dlgs 96/2001 ma si tratta di un modello molto rigido. L’ unica forma ammessa è infatti la società in nome collettivo (con esclusione di ogni possibilità di costituzione sotto forma di società di capitali) ed è vietata la multidisciplinarietà. In base al Dlgs 96/2001 i soci devono infatti possedere il titolo di avvocato: è quindi esclusa la partecipazione di altre figure professionali SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI Le società tra professionisti hanno debuttato con la legge di Stabilità 2012 (legge 183/2011, poi precisata dal Dm 34/2013), che ha previsto la possibilità per gli iscritti agli Ordini di costituire società di persone, società di capitalie cooperative. Si tratta di società che possono essere multidisciplinariea cui possono partecipare anche gli avvocati. Non solo: alle Stp possono partecipare anche soci non professionisti, per prestazioni tecnicheo perché investitori; occorre però chei soci professionisti detengano la maggioranza dei due terzi SOCIETÀ TRA AVVOCATI È stata la legge sulla concorrenza (la 124/2017)a consentire l’esercizio della professione forense tramite società di persone, di capitalio cooperative che vanno iscritte in una sezione speciale dell’Albo degli avvocati (è vietato partecipare con fiduciarie, trusto per interposta persona). Resta fermo il principio della personalità della prestazione. La responsabilità della società non esclude quella del professionista. La legge di Bilancio 2018 ha infine previsto l’obbligo di inserire l’indicazione «società tra avvocati» nella denominazione sociale UMBERTO GRATI STA CON SOCI DI CAPITALE La legge sulla concorrenza ha anche aperto alla partecipazione di soci di capitale ponendo però due paletti: 1) almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto deve essere posseduto da avvocati o da avvocati e da professionisti iscritti ad altri Albi, pena lo scioglimento della società; 2) l’organo di gestione deve essere composto solo da soci e i soci avvocati devono rappresentare la maggioranza. La carica di amministratori può essere rivestita dai soci professionisti o dai soci di capitale

NON SEI ASSOCIATO AD ANF?

Scopri il nostro statuto e invia subito la tua domanda di iscrizione.

ANF Associazione Nazionale Forense

Press room

Esclusivamente per rapporti con la stampa