Avvocati, si rinnovano i consigli di disciplina

ItaliaOggi – 

Conto alla rovescia per l’elezione dei consigli distrettuali di disciplina degli ordini degli avvocati. Il termine ultimo è infatti previsto per il 31 luglio prossimo e il preavviso per la pubblicazione delle elezioni deve avvenire almeno trenta giorni prima della data di svolgimento. È quanto chiarisce, tra l’altro, il Consiglio nazionale forense nella circolare n. 5-C-2018 del 29 maggio scorso, avente per oggetto la «nota informativa per l’elezione dei consigli distrettuali di disciplina», dove viene illustrato il regolamento Cnf n. 1 del 31 gennaio 2014. Per prima cosa, ogni presidente dei Consigli dell’ordine degli avvocati circondariali deve fornire al presidente del Coa distrettuale il numero dei consiglieri del proprio ordine per determinare il numero complessivo dei componenti dei Coa del distretto. Da questo numero, infatti, si ricava quello dei consiglieri che faranno parte del consiglio distrettuale di disciplina, pari a un terzo arrotondato per difetto dei componenti dei Coa del distretto. Inoltre, il Cnf chiarisce che l’elettorato attivo non compete all’organo nel suo complesso, ma ad ogni singolo consigliere, che può esprimere un numero di preferenze pari al totale dei consiglieri di disciplina da eleggere da parte del proprio Coa, a condizione che le preferenze siano destinate ai due generi, nel rispetto del limite massimo di due terzi a favore di un solo genere. Qualora, invece, il voto sia contenuto nel limite dei due terzi degli eligendi, non vi sono vincoli di preferenza nel genere. Viene poi indicato un prospetto riepilogativo del numero dei consiglieri di disciplina da eleggere e delle preferenze esprimibili, sia con riferimento a un voto inferiore o pari ai due terzi, sia con riferimento al numero totale, nel rispetto delle preferenze di genere. Per esempio, se i componenti del Consiglio dell’ordine degli avvocati sono pari a cinque, il numero dei consiglieri di disciplina da eleggere è pari a uno, così come è pari a uno il numero di preferenze massime esprimibili per un genere. Nel caso invece in cui i componenti siano 25, i consiglieri da eleggere sono otto, le preferenze massime per un genere sono cinque e il superamento delle preferenze massime esprimibili è pari a 5+3 per l’altro genere.

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