Avvocati, tirocinio in ateneo o all’estero

Il Sole 24 Ore, di Giovanni Negri –

Tirocinio forense per 6 mesi anche nell’ultimo anno di universit à. Oppure all’ estero e sempre per 6 mesi. Sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 116 di ieri, 19 maggio,è stato pubblicato il decreto del ministero della Giustizia con le nuove regole per lo svolgimento del periodo di tirocinio per l’accesso alla professione legale. Il tirocinio ha una durata di diciotto mesi. Il periodo inizia a decorrere dalla data della delibera con la quale il consiglio dell’ordine si pronuncia positivamente sulla domanda di iscrizione. Il tirocinio professionale è compiuto per un periodo di tempo ininterrotto. In caso di interruzione, il periodo di pratica già fatto rimane privo di effetti. Determinante l’esercizio in forma assidua presso lo studio legale (quello svolto presso gli uffici giudiziari è disciplinato in altro provvedimento)dove, precisa il regolamento, il requisito si ritiene rispettato se il praticante è presente presso lo studio o comunque opera sotto la diretta supervisione del professionista, per almeno 20 ore setti­ manali. Entro un anno dalla entrata in vigore del regolamento, il Cnf dovrà stipulare una convenzione quadro con la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, per disciplinare lo svolgimento del tirocinio durante l’ultimo anno di studi universitari. La convenzione dovrà prevedere modalità di svolgimento del tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsie la conclusione degli studi universitari, e l’effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato il praticante non è esentato dall’obbligo ordinario di frequenza dei corsi di formazione. Per l’ammissione all’anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari, lo studente deve essere in regola con lo svolgimento degli esami di profitto del corso di laurea in giurisprudenza e avere già ottenuto il riconoscimento dei crediti in diritto civile, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell’Unione europea. Il praticante può poi svolgere un semestre di tirocinio in altro Paese dell’Unione europea, avvertendo il consiglio dell’ordine, indicando il nominativoei recapiti del professionista presso cui svolgerà il tirocinio, la qualifica di quest’ultimo e la sua equivalenza al titolo di avvocato sulla base della normativa sul riconoscimento dei titoli professionali. Nel caso di sostituzione di un periodo di pratica presso lo studio professionale con una delle forme alternative deve essere comunque sempre assicurato lo svolgimento del tirocinio per almeno 6 mesi presso un avvocato iscritto all’ordine.

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