CdS: esame avvocato, sufficiente il voto numerico per bocciare il candidato

di F. Machina Grifeo, Il Sole 24 Ore –

Fino all’entrata in vigore della riforma dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, i provvedimenti della Commissione esaminatrice che rilevano l’inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all’esame orale, «vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione».
Lo ha stabilito l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 20 settembre 2017 n. 7.
In primo grado invece il Tar Sicilia – Sezione Staccata di Catania – aveva accolto il ricorso del candidato che aveva chiesto l’annullamento del provvedimento di non ammissione alle prove orali per la sessione di esame indetta nell’anno 2015 presso la sede della Corte di Appello di Catania. Proposto ricorso da parte del Ministero e della Commissione, il Consiglio della Giustizia amministrativa della regione ha rimesso la questione all’Adunanza plenaria.
La norma transitoria di cui all’art. 49, l. 31 dicembre 2012, n. 247 – che rinvia l’entrata in vigore della riforma dell’esame di abilitazione -, spiega il Consiglio di Stato, esclude l’immeditata applicabilità dell’art. 46, comma 5, della stessa legge, secondo cui “La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”. Dunque, nella vigenza dell’art. 49, l. n. 247 del 2012 il solo voto numerico rimane valido. «E’ appena il caso di precisare – prosegue il Collegio – che la (sola) circostanza che nell’ambito della propria piena discrezionalità il Legislatore abbia ritenuto di innovare il sistema previgente, né vale a connotare di illegittimità la previgente disciplina che è conforme al tradizione orientamento della giurisprudenza, né può condurre a sospetti di incostituzionalità in ordine alla scelta legislativa di prevedere una norma transitoria che differisca l’entrata in vigore della disciplina innovativa, stante la circostanza che quella previgente (la cui portata applicativa è stata appunto temporalmente “prorogata”) è stata a più riprese ritenuta costituzionalmente legittima».

La Corte Costituzionale, conclude la decisione, con sentenza 175/2011, del resto, ha chiarito che «la disciplina degli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense non rientra nel campo di applicazione del diritto comunitario». Per cui l’entrata in vigore, dall’1 dicembre 2009, del Trattato di Lisbona, recante l’espressa equiparazione della Carta di Nizza al «valore giuridico dei Trattati», che ha elevato l’obbligo di motivazione a principio comunitario, quale parte integrante del «diritto ad una buona amministrazione» garantito dall’art. 41 comma 2 della suddetta Carta «non spiega refluenza nella presente controversia».

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