Commissariati gli Ordini che non pubblicano gli elenchi

Il Sole 24 Ore Dossier – 

Anche i professionisti dovranno avere la “versione web” del proprio studio, attraverso il domicilio digitale (al momento si tratta della pec, la posta elettronica certificata, in attesa che prendano corpo i servizi qualificati alternativi di consegna certificata erogati secondo la normativa europea eIdas di cui al regolamento 910/2014). È questo il principio cardine – vigente già dal 2008 – ora rafforzato dall’articolo 37 del decreto Semplificazioni (Dl 76/20) convertito in via definitiva dalla Camera ed in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. L’intervento normativo si pone l’obiettivo di recuperare i circa 500mila professionisti che hanno fino ad oggi disatteso a tale obbligo. L’intervento punta a rafforzare il precedente impianto normativo – introdotto nel 2008 con il Dl 185 (articolo 16) – che viene ora modificato attraverso tre passaggi fondamentali: 1) la diffida per il professionista senza pec; 2) la sospensione dall’esercizio della professione; 3) per l’Ordine che non pubblica le pec degli iscritti si nomina un commissariato (la norma specifica se ad acta per la pubblicazione o per l’intera gestione). diffida in assenza di pec Il nuovo comma 7 bis dell’articolo 16 del Dl 185/08 introdotto con il decreto semplificazioni prevede l’invio di uno specifico atto di diffida – da parte dell’ordine professionale nei confronti dei professionisti che non abbiano ancora adempiuto all’obbligo – di dotarsi di un domicilio digitale/ pec entro un termine di 30 giorni. sospensione dalla professione Nel caso in cui l’interessato non adempia con la comunicazione della propria casella pec, scatta la sanzione della sospensione dall’ordine o collegio professionale con la conseguenza che non potrà’ esercitare la professione ad ogni effetto di legge. ordine o collegio inadempiente Il nuovo meccanismo va oltre al rapporto tra singolo professionista e ordine o collegio professionale, e punta a prevedere una sanzione specifica e piuttosto “forte” nel caso in cui quest’ultimo disattenda all’obbligo – già previsto dal comma 7 del citato articolo 17 Dl 185/08 – di pubblicare un elenco di tutti gli iscritti e abilitati al- l’esercizio della professione con accesso riservato alle pubbliche amministrazioni. L’importanza di tale elenco e’ fondamentale in quanto va ad alimentare in modalità’ automatizzata il cosiddetto “Ini-pec” tenuto dal ministero dello Sviluppo economico (articolo 6 bis del Codice dell’amministrazione digitale – Dlgs 82/05) – e accessibile all’indirizzo https://www.inipec.gov.it/cerca-pec – attraverso il quale tutti gli attori del circuito dei soggetti obbligati ad avere la pec sin dal 2008 (pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti) possono ricercare in tempo reale qualsiasi indirizzo pec con interrogazioni puntuali. La novità “forte” del decreto semplificazioni prevede ora, che qualora il singolo ordine o collegio professionale disattenda a tale obbligo di pubblicazione delle pec dei propri iscritti, scatti la sanzione dello scioglimento e del commissariamento dell’ordine o del collegio stesso a cura del ministero vigilante (di regola il ministero della Giustizia). Come per le imprese, la pec diventa ora un elemento costitutivo, a ogni effetto di legge, ai fini dell’esercizio della professione.

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