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ItaliaOggi – Claudia Marinozzi – – Commissioni tributarie chiuse da ieri e fi no a cessata emergenza, questo quanto disposto dal Ministero dell’economia e delle fi nanze con la nota n. 6121 del 25 marzo 2020, il quale ha però previsto che le sospensioni d’urgenza siano comunque disposte ammettendo che questo tipo di attività possano essere svolte in un luogo diverso dalla commissione. Nonostante l’art. 87 del dl 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) preveda che il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, durante la settimana scorsa (16-20 marzo) presso le commissioni tributarie è stata rilevata un’elevata presenza di personale. Per tale ragione quindi il Ministero dell’economia e delle fi nanze ha disposto d’uffi cio «a decorrere dal 26 marzo 2020 e fi no a cessata emergenza e, comunque, fi no a nuova determinazione, l’interdizione dell’accesso del pubblico alle commissioni tributarie di ogni ordine e grado». Diverse le soluzioni per le richieste urgenti: potrà essere prenotato un appuntamento attraverso l’apposito servizio di prenotazione on line; si potranno inviare le richieste agli indirizzi di posta elettronica istituzionali pubblicati sul sito nella parte dedicata a ciascuna commissione oppure utilizzando i recapiti telefonici delle commissioni anch’essi pubblicati sul sito www.giustiziatributaria.it. La nota prevede anche l’ipotesi in cui vi siano situazioni di particolare urgenza per le quali sia improcrastinabile l’accesso di utenti presso la commissione. Sarà necessario contattare il direttore dell’uffi cio di segreteria per concordare un appuntamento ed organizzare l’accesso presso la commissione, ma ciò sempre nel rispetto delle misure disposte dal Ministero della salute. Nella nota è inoltre evidenziato che per la predisposizione dei provvedimenti cautelari monocratici (i provvedimenti di sospensione d’urgenza: dell’atto impugnato; della sentenza di primo grado e di quella di secondo grado) sono attività che possono essere svolte in luogo diverso dalla sede di servizio, salvo che il dirigente o il giudice tributario non ritengano diversamente.