ItaliaOggi – DEBORA ALBERICI
Il contribuente non paga le sanzioni quando la risoluzione non è chiara anche se è stato pubblicato un comunicato stampa per fornire indicazioni più precise. L’atto è atipico e non ha una collocazione certa nella scala delle fonti del diritto. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 370 del 9 gennaio 2019, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. La vicenda riguarda un contribuente condannato a versare le sanzioni per aver superato il plafond delle compensazioni ai fi ni Iva. Le indicazioni erano contenute in una risoluzione ministeriale poco chiara che aveva quindi generato confusione e fraintendimenti fra i contribuenti. Quindi l’Agenzia aveva pubblicato un successivo comunicato stampa per dirimere la questione. Tuttavia per i Supremi giudici l’atto è del tutto insuffi ciente. Infatti, scrivono gli Ermellini in fondo alle complesse motivazioni, a fronte di un possibile dubbio interpretativo, introdotto dalle indicazioni fornite dalla Ris. n. 218/E del 5 dicembre 2003, il contenuto del comunicato stampa del 20 luglio 2004 costituisce, come si evince anche se non senza diffi coltà dalla succinta motivazione, elemento non completamente suffi ciente a rimuovere ogni oscurità interpretativa. Ciò perché il comunicato stampa, in quanto provvedimento atipico, non si colloca, nella gerarchia delle fonti, in alcun gradino logico, e certamente è quindi sottordinato – in quanto escluso dalla piramide kelseniana della fonti – rispetto alle risoluzioni Ministeriali e alle circolari, non ammettendosi in materia tributaria invero neppure alcuna rilevanza agli usi, anche a voler in tal ultima categoria collocare il comunicato stampa. Ecco perché, quindi, il contribuente non pagherà le sanzioni per aver sforato il plafond. D’altronde è principio ormai noto quello secondo cui «non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione fi nanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell’amministrazione stessa». E non solo, per la Cassazione, centrale resta nel sistema il principio della tutela del legittimo affi damento del cittadinocontribuente, che guardi con diligenza e in buona fede alle affermazioni dell’amministrazione fi nanziaria, specialmente quelle rese in sede di documenti di prassi amministrativa.