Consulta: troppi 250 euro per convertire il carcere

Il Sole 24 Ore – 

Il tasso minimo di 250 euro al giorno per sostituire il carcere con la pena pecuniaria è un privilegio per i condannati abbienti secondo la Corte costituzionale, che con la sentenza n. 28 di ieri suggerisce l’importo di 75 euro. -a pagina 29

Sono eccessivi 250 al giorno (almeno) per convertire in pecuniaria una pena detentiva. Lo sostiene la Corte costituzionale con la sentenza n. 28, scritta da Francesco Viganò, depositata ieri, con la quale viene invece individuata una misura più congrua di un minimo di 75 euro.

Una quota giornaliera di 250 euro è, sottolinea la Corte, «ben superiore a quella che la gran parte delle persone che vivono oggi nel nostro Paese sono ragionevolmente in grado di pagare, in relazione alle proprie disponibilità reddituali e patrimoniali».

Moltiplicata poi per il numero di giorni di pena detentiva da sostituire, questa quota conduce a risultati estremamente onerosi, solo che si consideri ad esempio, come già osservato nella sentenza n. 15 del 2020, che il minimo legale della reclusione, fissato dall’articolo 23 Codice penale in 15 giorni, «deve oggi essere sostituito in una multa di almeno 3.750 euro, mentre la sostituzione di sei mesi di reclusione (pari al limite massimo entro il quale può operare il meccanismo previsto dall’articolo 53, comma 2, della legge n. 689 del 1981) dà luogo a una multa non inferiore a 45.000 euro».

A suo modo esemplare il procedimento che ha visto l’intervento della Consulta, per cui una violenza privata realizzata mediante il parcheggio di un’autovettura in prossimità dell’ingresso dell’abitazione delle persone offese, con l’effetto di impedire a queste ultime di entrare e uscire con la propria macchina, sanzionata con la pena concordata dalle parti di tre mesi di reclusione condurrebbe a una pena pecuniaria sostitutiva di ben 22.500 euro, una somma sostanzialmente pari ai redditi dichiarati dal colpevole per l’intero 2020.

Una quota di conversione, ricorda ancora la sentenza, rifacendosi al precedente del 2020, ha condotto nei fatti a uno scarsissimo utilizzo della sostituzione della pena pecuniaria che pure, nel 1981 quando venne introdotta, era stata individuata come soluzione per evitare l’ingresso in carcere per reati di modesta gravità.

Permanenza in carcere per periodi tanto brevi da impedire da una parte di impostare un efficace trattamento di riabilitazione, ma lunghi a sufficienza per produrre «gravi effetti di lacerazione del tessuto familiare, sociale e lavorativo».

Del resto, puntualizza la Corte, un intervento sulla quota di conversione , con questi obiettivi, è previsto dai criteri di delega della riforma del processo penale in corso di elaborazione al ministero della Giustizia.

Cancellare però “semplicemente” il minimo di 250 euro produrrebbe un vuoto normativo, con l’effetto di rendere impossibile procedere alla conversione, e allora la sentenza fa un passo ulteriore e àncora il nuovo valore, sensibilmente più basso, 75 euro, stabilito dall’articolo 459, comma 1-bis, del Codice di procedura penale in relazione al decreto penale di condanna. Tuttavia per conservare una distinzione tra le due diverse discipline, allineati i livelli minimi, la Corte non ha ritenuto di intervenire per ritoccare al ribasso quello massimo, che resta così ancora fissato, per la conversione, a 2.500 euro (dieci volte la vecchia quota minima antecedente al giudizio di incostituzionalità).

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