Decalogo dei giudici sul danno alla salute

Il Sole 24 Ore – 

Un decalogo per orientarsi in una materia tradizionalmente delicata e sfuggente come quella del danno alla salute. La Corte di cassazione, con la sentenza7513 della Terza sezione civile, depositata ieri, mette nero su bianco 10 punti cui l’autorità giudiziaria dovrebbe attenersi nella valutazione del diritto alla liquidazione primae nella determinazione del suo importo poi. In una vicenda che vedeva contrapporsi una nota compagnia di assicurazione e la vittima di un incidente stradale, la sentenza chiarisce innanzitutto che l’ordinamento disciplina soltanto due categorie di danni, quello patrimonialee quello non patrimoniale; ciascuna delle due rappresenta poi una categoria giuridicamente unitaria. Con la conseguenza che qualsiasi pregiudizio di natura non patrimoniale sarà soggetto alle stesse regole e ai medesimi criteri di risarcimento. In sede istruttoria il giudice deve cercare il più possibile di evitare automatismi, procedendo in concreto all’accertamento dell’esistenza dei pregiudizi affermati dalle parti, aprendo all’ingresso di tutti i mezzi di prova. A dovere essere verificato, in particolare,è il cambiamento delle condizioni della vittima, rispetto alla vita condotta prima dell’evento illecito; potranno allora essere utilizzate, ma senza cercarvi un rifugio aprioristico, il fatto notorio, le massime di esperienza e presunzioni. E allora, «in presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l’at­ tribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente». È il caso, per esempio, dei pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali che sono collegate alla perdita subita. Quanto alla misura del risarcimento, il valore standard previsto dalla leggeo dal criterio equitativo uniforme può essere aumentato solo in pre­ senza di conseguenze del tutto anomale: «le conseguenze dannose da ritenersi normalie indefettibili secondo l’ id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento». Non rappresenta allora, sottolinea la Cassazione, una duplicazione, l’abbinamento al “tradizionale” risarcimento del danno biologico di una somma di ristoro dei pregiudizi che non hanno un fondamento medico­legale rappresentanti da forme di sofferenza interiore (come il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Sulla base dei 10 punti messi in evidenza, la Corte ha negato il diritto a un risarcimento aggiuntivo: ha ammesso il fatto che la vittima, a causa dell’infortunio subito, è stata costretta a ridurre le proprie frequentazioni, con un danno alla vita sociale, ma ha precisato che questo pregiudizio è compreso nel danno alla salute e che quindi non fosse dovuto nulla di più rispetto a quel 38% di invalidità rapportato all’età. I danni alla vita di relazione, mette in evidenza la pronuncia, sono in qualche modo naturale effetto di un danno alla salute e comuni a tutte le persone che si trovano in quella situazione, tanto da rendere improponibile una qualche forma di personalizzazione della somma liquidata. Toccherà poi al giudice di merito, in concreto, stabilire se tutte le persone che hanno una invalidità permanente del 38% riducono la propria vita di relazione.

NON SEI ASSOCIATO AD ANF?

Scopri il nostro statuto e invia subito la tua domanda di iscrizione.

ANF Associazione Nazionale Forense

Press room

Esclusivamente per rapporti con la stampa