Di estrema attualità il tema dei limiti di accesso al giudizio di legittimità previsto con le novità legislative introdotte dal decreto sviluppo. L’ art 54 della legge in primo luogo modifica il punto 5 del primo comma dell’ art 360 codice procedura civile, in secondo luogo esclude la possibilità di ricorrere in cassazione per vizio di motivazione e in caso di “doppia conforme” , quando cioè l’ appello sia stato dichiarato inammissibile perchè fondato sulle stesse ragioni di fatto del primo grado. La ratio della modifica prevista dal legislatore è quella di sottrarre al controllo della cassazione il giudizio sull’ attività di accertamento dei fatti compiuta dal giudice di merito limitando, conseguentemente, l’attività della suprema corte ad un mero controllo del ragionamento giuridico. Partendo dal presupposto che modificare le norme processuali possa in qualche modo incidere sull’ efficienza del sistema giuridico, viene spontaneo chiedersi se sia giusto limitare le funzioni della corte per ragioni di velocità e snellezza burocratica.
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