Divorzio “facile”, tutti i percorsi e le incognite

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Dal Sole 24 Ore del 10/11/14 –

Firmare un accordo nello studio di un avvocato. O davanti al sindaco. Sono le due strade “facili” per separarsi e divorziare, aperte dal decreto legge 132/2014 – il primo tassello della riforma della giustizia – approvato definitivamente dal Parlamento giovedì scorso.

I due percorsi non richiedono, a differenza delle procedure “tradizionali”, di presentare un ricorso in tribunale. Sono stati infatti introdotti per «degiurisdizionalizzare», come dice la legge, cioè per spostare le vertenze fuori dalle aule di giustizia e permettere ai magistrati di aggredire l’arretrato civile, di oltre 5 milioni di cause.

Ma il nuovo divorzio non è senza insidie. Anzi: dopo le modifiche introdotte dal Parlamento, tempi e costi rischiano di aumentare. Senza contare che il Dl 132 lascia intatti i tre anni che le coppie separate devono attendere prima del divorzio.

La procedura dall’avvocato

Le coppie in crisi senza figli a carico possono lasciarsi sottoscrivendo un accordo in uno studio legale – anziché presentandosi in tribunale – già dallo scorso 13 settembre. Questa possibilità è ora estesa anche a chi ha figli minorenni o maggiorenni incapaci, con handicap o non economicamente autosufficienti.

Le nuove procedure si aggiungono come vie alternative alla tradizionale separazione consensuale, che marito e moglie scelgono quando sono d’accordo sulla decisione di dirsi addio e sulle condizioni della separazione. È la strada più battuta: secondo l’Istat, le separazioni consensuali sono l’85% del totale. Del resto, separarsi consensualmente riduce i conflitti, è più rapido (in media servono 103 giorni contro i 675 delle giudiziali) e meno costoso, anche perché marito e moglie possono farsi assistere da un solo avvocato. Possibilità invece stata esclusa (nel corso dell’esame parlamentare del Dl 132) per chi decide di divorziare in uno studio legale: i coniugi devono avere almeno un avvocato a testa. Un vincolo motivato dal fatto che nella redazione dell’accordo non è coinvolto un giudice. Ma l’effetto economico rischia di farsi sentire.

Inoltre, il Parlamento ha inserito un passaggio in più nella procedura. Se a lasciarsi è una coppia senza figli, uno degli avvocati, prima di inviare l’accordo all’ufficiale dello stato civile per le trascrizioni nei registri, deve trasmetterlo al Pm e ottenere il suo nullaosta. Il Dl, però, non fissa un termine entro cui il Pm deve esprimersi; ed è probabile, visto il carico di lavoro delle procure, che i tempi si allunghino (si veda anche Il Sole 24 Ore del 4 novembre). Una procedura “aggravata”, con la necessità di ottenere l’autorizzazione del Pm (anche qui, non è fissata una scadenza) e il possibile passaggio in tribunale, è prevista per le separazioni di chi ha figli.

L’iter dal sindaco

La possibilità di lasciarsi sottoscrivendo un accordo di fronte al sindaco si aprirà il trentesimo giorno dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del Dl 132. La procedura è riservata ai coniugi che sono d’accordo sulla separazione e che non hanno figli a carico: si tratta di circa 50mila coppie l’anno. Inoltre, nell’accordo concluso dal sindaco non è possibile inserire patti di trasferimento patrimoniale (incluse decisioni su somme di denaro o beni mobili, come auto o scooter). Ma questo divieto – che non preclude gli assegni periodici – potrebbe essere superato regolando con un accordo ad hoc le questioni patrimoniali.

Dal punto di vista economico, si tratta di una procedura quasi a costo zero: sarà necessario solo versare un “diritto fisso” che non potrà superare i 16 euro previsti per le pubblicazioni di matrimonio. Questo a meno che i coniugi non decidano di farsi assistere da un avvocato: in questo caso è facoltativo ma può essere utile per mettere a punto l’accordo.

I tempi non possono essere inferiori a un mese, dato che il Parlamento ha previsto una pausa di riflessione di 30 giorni per i coniugi tra la stesura dell’accordo e la sua conferma. Ma, non essendoci l’incognita del “visto” del Pm, dovrebbero essere più rapidi di quelli della procedura dall’avvocato.

Il divorzio breve

Le nuove strade per lasciarsi non toccano però i tre anni di separazione necessari prima di chiedere il divorzio. Mira a tagliare questo periodo di attesa il disegno di legge sul “divorzio breve”, approvato dalla Camera il 29 maggio scorso e ora all’esame della commissione Giustizia del Senato: si prevedono 12 mesi di separazione se manca il consenso tra marito e moglie e sei mesi nel caso delle separazioni consensuali. «Dopo il via libera della commissione Bilancio sulle coperture (arrivato la settimana scorsa,ndr) – spiega la relatrice Rosanna Filippin (Pd) – possiamo procedere con l’esame degli emendamenti, che sono stati depositati da tempo. Spero che il testo possa approdare in aula prima della fine dell’anno».

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2002 2004 2006 2008 2010 2012 50.000 90.000 60.000 70.000 Fonte: Istat Separazioni Divorzi 88.288 51.319 41.835 79.642 IN CALO NEGLI ANNI DELLA CRISI L’andamento delle separazioni e dei divorzi Fonte: Istat 51.319 DIVORZI 11.579 39.740 % 77 23 88.288 SEPARAZIONI 75.418 12.870 % 85 15 Consensuali Giudiziali CONSENSUALE IN QUATTRO CASI SU CINQUE I procedimenti per rito di chiusura (nel 2012) Esclusivo alla madre 8,8 Esclusivo al padre 0,8 Condiviso 89,8 A terzi 0,6 Esclusivo alla madre 22,1 Esclusivo al padre 1,5 Condiviso 75,1 A terzi 1,3 Fonte: Istat DIVORZI totale minori affidati 65.064 totale minori affidati 22.653 SEPARAZIONI AFFIDO QUASI SEMPRE CONDIVISO Il tipo di affidamento nelle separazioni e nei divorzi nel 2012. Dati in % BOOM DI ASSEGNI AI FIGLI I procedimenti del 2012 in cui sono stati assegnati contributi economici Separazioni Divorzi Fonte: Istat Assegno al coniuge Assegno al coniuge e ai figli Assegno ai figli 31.315 7.467 3.455 16.751 10.444 2.828 Fonte: ministero della Giustizia SEPARAZIONI DIVORZI Consensuali 103 Giudiziali 675 A firma congiunta 132 Giudiziali 680 SEPARAZIONE GIUDIZIALE IN 675 GIORNI La durata in giorni dei procedimenti in tribunale nel 2012 DALL’AVVOCATO/2 Chance in arrivo anche per chi ha figli L’ESTENSIONE Sta per debuttare la possibilità di separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o di divorzio dall’avvocato anche per le coppie che hanno figli minori, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti. Questo a patto che i coniugi siano d’accordo: si tratta sempre di un’alternativa alla separazione consensuale. Questa strada, in origine non prevista nel decreto legge per tagliare l’arretrato (Dl 132/2014), è stata introdotta dal Parlamento e si potrà utilizzare a breve, quando, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore la legge di conversione del Dl LA PROCEDURA Anche in questo caso, la separazione (o il divorzio) vanno conclusi con la negoziazione assistita: marito e moglie devono rivolgersi ad almeno due avvocati e stilare l’accordo di separazione. L’accordo deve indicare che gli avvocati hanno tentato di conciliare i coniugi, che li hanno informati della possibilità di esperire la mediazione familiare e dell’importanza per i minori di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. I tre anni di attesa prima di divorziare dovrebbero decorrere dalla data certificata dell’accordo L’ESAME DEL PM Gli avvocati devono trasmettere l’accordo entro 10 giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente che lo autorizza se ritiene che risponda all’interesse dei figli. Se invece ritiene che non risponda all’interesse dei figli, il Pm deve trasmettere l’accordo entro cinque giorni al presidente del tribunale che deve fissare, entro i successivi 30 giorni, la comparizione di marito e moglie e deve provvedere «senza ritardo», si legge nel decreto. Quando l’accordo viene autorizzato, uno degli avvocati deve, entro 10 giorni, trasmetterne una copia da lui autenticata all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto. Se viola questo obbligo, l’avvocato rischia una sanzione che va da 2mila a 10mila euro I COSTI E I TEMPI Anche in questo caso, a carico dei coniugi restano le parcelle degli avvocati. E sui tempi pesa l’incognita dell’autorizzazione del Pm (per cui non sono previsti termini) oltre al potenziale passaggio in tribunale V.M. DAVANTI AL SINDACO Stop ai trasferimenti patrimoniali I REQUISITI Oltre che dall’avvocato, a breve i coniugi in crisi potranno dirsi addio rivolgendosi al sindaco. Anche questa possibilità – sempre introdotta dal decreto legge 132/2014 – è aperta soltanto alle coppie che sono d’accordo sulla scelta di dividersi e sulle condizioni di separazione. In più, in questo caso, occorre che marito e moglie non abbiano figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. Inoltre, con questa procedura non si possono concludere patti di trasferimento patrimoniale LA PARTENZA La nuova procedura non è ancora operativa e lo sarà tra poco più di un mese. Nel dettaglio, il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore (dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) della legge di conversione del Dl 132 LA PROCEDURA I passaggi delineati dal decreto legge sono identici sia nei casi di separazione che in quelli di divorzio. Marito e moglie devono presentarsi dal sindaco del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui è stato iscritto o trascritto l’atto di matrimonio con l’assistenza facoltativa di un avvocato. Il sindaco deve ricevere da ciascun coniuge la dichiarazione che esprime l’intenzione di separarsi o divorziare, secondo le condizioni pattuite. Occorre poi compilare l’atto contenente l’accordo, che va sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni. A questo punto, il sindaco invita marito e moglie a ripresentarsi non prima di 30 giorni per la conferma dell’accordo: la mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo. Questa “pausa di riflessione” non è invece richiesta nei casi in cui i coniugi chiedono di modificare le condizioni di separazione o di divorzio già fissate: l’accordo sottoscritto davanti al sindaco è immediatamente efficace. Nei casi di separazione, il periodo di tre anni di attesa che devono trascorrere prima di chiedere il divorzio si calcola dalla data dell’accordo I COSTI La procedura ha costi minimi: sarà stabilito un diritto fisso, che non potrà superare i 16 euro oggi previsti per le pubblicazioni di matrimonio. I coniugi devono però valutare se rivolgersi a un consulente per stilare l’accordo V.M. LA ROTTURA GIUDIZIALE Se c’è contrasto resta il processo IL CONTRASTO Quando marito e moglie non sono d’accordo sulla scelta di separarsi o sulle condizioni – personali o patrimoniali – che regoleranno i loro rapporti, continueranno a valere le regole standard già in vigore per la separazione e il divorzio giudiziale. Se le divergenze vengono superate, si potrà sempre trasformare la causa in consensuale (eventualmente usando le nuove procedure) LA SEPARAZIONE La separazione giudiziale si avvia con ricorso predisposto dall’avvocato, contenente le ragioni della separazione, i motivi dell’eventuale domanda di addebito e le richieste del coniuge. Fissata l’udienza, entro 90 giorni dal deposito, il presidente del tribunale, fallita la conciliazione, emette i provvedimenti urgenti, autorizza le parti a vivere separate e nomina un giudice istruttore che aprirà una causa per decidere ogni questione. Ma la coppia, per far decorrere i tre anni di attesa necessari per il divorzio, può chiedere una sentenza non definitiva di separazione IL DIVORZIO Con il divorzio giudiziale, il coniuge legalmente separato da almeno tre anni si attiva per ottenere la sentenza con cui riacquisterà lo stato libero e vedrà definitivamente cessati diritti e doveri matrimoniali. La procedura si apre con ricorso redatto da un legale e si snoda, come per la separazione giudiziale, in due fasi: il presidente del tribunale adotta i provvedimenti temporanei e urgenti e incarica un giudice di risolvere gli aspetti controversi. Se la causa dovesse complicarsi, però, le parti potranno ottenere una sentenza non definitiva di divorzio e tornare allo stato libero I COSTI La separazione giudiziale, svolgendosi come un normale processo, fa lievitare la parcella dell’avvocato che, dai 3mila euro di base può sfiorare anche i 10mila. Nel conto entra anche il contributo unificato (di 98 euro). Inoltre, il coniuge soccombente (per esempio perché gli è stata addebitata la separazione) deve pagare “doppia parcella”: del suo avvocato e di quello dell’ex. Occorre sostenere costi simili anche per il divorzio giudiziale S.Pa.

Le strade per lasciarsi

L’ADDIO CONSENSUALE

Passaggio in tribunale con un solo avvocato

IL CONSENSO

La scelta di dividersi non è mai indolore, ma la coppia può rendere il distacco più soft, accordandosi sulle condizioni di separazione: come affidamento e mantenimento dei figli, assegno al coniuge economicamente più debole, assegnazione della casa, disciplina delle questioni patrimoniali. Queste sono le regole precedenti all’intervento del Governo, che restano comunque in vigore

LA SEPARAZIONE

La separazione si avvia con ricorso, contenente le condizioni su cui marito e moglie si sono accordati. Il ricorso va depositato in tribunale, assieme alla nota di iscrizione a ruolo e ai documenti (copie dei documenti e dei codici fiscali, certificato di matrimonio, di stato di famiglia e residenza). Il giorno dell’udienza, il presidente del tribunale, fallito il tentativo di conciliazione, può omologare l’accordo (se rispetta le leggi e l’ordine pubblico) e autorizzare i coniugi a vivere separati. Da questo momento decorrono i tre anni di attesa necessari prima di chiedere il divorzio

IL DIVORZIO

Con il divorzio, gli effetti del matrimonio – solo sospesi in casi di separazione – cessano definitivamente. Se c’è accordo, i coniugi possono decidere di mettere la parola fine al loro legame in modo congiunto. La domanda si presenta con un ricorso in cui sono riportate dettagliatamente le condizioni di divorzio che riguardano i figli e i rapporti economici della coppia. Il giudice, sentiti i coniugi e verificata l’esistenza dei presupposti di legge, emette la sentenza di divorzio, poi annotata nei registri dello stato civile

I COSTI E I TEMPI

La via consensuale consente di risparmiare tempo e di ridurre anche le spese, che sono però molto variabili. La parcella dell’avvocato, infatti, può andare indicativamente da mille a 5mila euro per la separazione; ma se il ricorso è presentato dai coniugi personalmente, i costi sono ridotti al contributo unificato di 43 euro. Per il divorzio, invece, le spese vanno da tre a 5mila euro, ma possono fermarsi a 2mila euro se la coppia è assistita da un solo avvocato. Quanto ai tempi, si tratta in media di 103 giorni per le separazioni e di 132 giorni per i divorzi

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Selene Pascasi

Dall’avvocato/1

Almeno due legali e visto del magistrato

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Il decreto legge per tagliare l’arretrato civile (Dl 132/2014) ha introdotto due alternative alla separazione consensuale e al divorzio congiunto. Le nuove strade si possono seguire anche per modificare le condizioni di separazione o di divorzio. La prima possibilità è quella di separarsi e divorziare nello studio di un avvocato, anziché in tribunale

LA PARTENZA

Per le coppie che non hanno figli minori (oppure maggiorenni incapaci, con handicap grave o economicamente non autosufficienti) la procedura è operativa già dal 13 settembre scorso, ma è stata parzialmente modificata dal Parlamento

LA PROCEDURA

Secondo le nuove regole, marito e moglie che intendono separarsi (o divorziare: la procedura è identica) devono rivolgersi almeno a due avvocati (uno a testa), che devono redigere, in forma scritta a pena di nullità, la convenzione di negoziazione assistita, cioè un accordo con cui le parti convengono di cooperare per risolvere in via amichevole la controversia. La convenzione deve precisare il termine concordato per svolgere la negoziazione (almeno un mese e non più di tre, con la chance di una proroga di altri 30 giorni) e l’oggetto. L’accordo va firmato dai coniugi e le sottoscrizioni sono certificate dagli avvocati. Da questa data dovrebbero decorrere i tre anni di attesa per chiedere il divorzio. Nell’accordo va indicato che gli avvocati hanno cercato di conciliare i coniugi e che li hanno informati della possibilità di ricorrere alla mediazione familiare

IL NULLAOSTA DEL PM

Gli avvocati devono trasmettere l’accordo al Pm presso il tribunale competente. Se non rileva irregolarità, il Pm dà agli avvocati il nulla osta a trasmettere copia autenticata dell’accordo all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto. Per farlo, gli avvocati hanno 10 giorni: altrimenti, rischiano una sanzione da 2mila a 10mila euro, irrogata dal Comune

I COSTI E I TEMPI

Come nella separazione consensuale “ordinaria”, i coniugi devono pagare la parcella agli avvocati (e non possono rivolgersi a uno solo). La nuova procedura è potenzialmente più rapida di quella in tribunale. L’incognita sono i tempi del nullaosta del Pm, per cui la legge non fissa un termine

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