Doppio contributo unificato: all’amministrazione giudiziaria la verifica dei presupposti per la condanna

Patrizia Maciocchi, Il Sole 24Ore

L’accertamento del dovere di pagare il doppio contributo unificato spetta solo all’amministrazione giudiziaria e quindi al funzionario di cancelleria.
E non al giudice, che si deve limitare a respingere integralmente, a dichiarare inammissibile o improcedibile la domanda, aprendo in caso la strada al doppio pagamento.
Per questa ragione il diretto interessato non può impugnare, in quanto “inesistente”, la decisione con la quale il giudice dichiara dovuto il doppio del contributo unificato.
La Corte di cassazione, con la sentenza 26907, interpreta il testo unico sulle spese di giustizia (Dpr 115/2002) e bolla come inammissibile il ricorso contro la “scelta” del giudice di merito di dichiarare dovuto il doppio del contributo unificato, malgrado il ricorrente fosse ammesso al patrocinio dello Stato.
Per la Cassazione però non si può impugnare una statuizione che non esiste. La Suprema corte chiarisce, infatti, che L’articolo 13-quater del Dpr 115/2002 che prevede il pagamento del doppio contributo unificato deve essere interpretata in modo ragionevole, tenendo conto che non rientra nella giurisdizione ordinaria la decisione sull’obbligo di pagare o meno il doppio contributo unificato, come costo che si deve o non si deve sopportare per far funzionare il cosiddetto Servizio giustizia. Il giudice dal canto suo ha il dovere di attestare i presupposti del pagamento, anche se poi in concreto la parte in virtù di tale esito può essere in concreto tenuta a versare il contributo. La verifica spetta però – chiarisce la Suprema Corte – “all’amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria ed è in relazione all’agire dell’amministrazione che rileva l’esistenza di eventuali condizioni di esenzione dell’obbligo tributario”. Tanto nei caso di esenzione dal contributo, come in quelli di prenotazione a debito, il giudice deve in ogni caso attestare se ha adottato una pronuncia di inammissibilità o improcedibilità o “respingimento integrale”.

Spetta poi all’amministrazione valutare se, nonostante il tenore della pronuncia che crea il presupposto per il pagamento, spetti in realtà la doppia contribuzione. Nel caso, come quello esaminato, in cui ci sia un’esenzione o una prenotazione a debito, in virtù del patrocinio a spese dello Stato, la reazione della parte dovrà essere indirizzata, con i mezzi di tutela, contro l’eventuale illegittima pretesa di riscossione. E questo senza che l’attestazione del giudice civile possa essere letta come una condanna al pagamento. Con una diversa lettura si finirebbe per attribuire al giudice dell’impugnazione un ruolo proprio del giudice tributario o in alternativa un ruolo di natura amministrativa, in assenza di una previsione di legge.

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