È illegittimo lo slittamento degli effetti della notifica digitale


Il Sole 24 Ore – Giovanni Negri –  È illegittimo lo slittamento dell’efficacia della notifica telematica, effettuata dopo le 21, alle 7 del mattino successivo. Lo ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza n. 75 depositata ieri, accogliendo la questione sollevata dalla Corte d’appello di Milano in una vicenda che aveva visto eccepire l’inammissibilità di un’impugnazione presentata l’ultimo giorno utile, ma pochi minuti dopo le 21.

La norma contestata, articolo 16 septies del decreto crescita (n. 179 del 2012), estende alle notifiche digitali il divieto nella fascia oraria dalle 21 alle 7 del giorno dopo. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo. Secondo i giudici milanesi, la disposizione considererebbe identiche e, quindi, meritevoli di essere disciplinate allo stesso modo» due situazioni diverse, come il domicilio fisico e il domicilio digitale.

Lettura condivisa dalla Corte costituzionale, che sottolinea la ratio del divieto e cioè la tutela del destinatario e del suo diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui sarebbe stato, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica.

«Ciò appunto giustifica la fictio iuris – osserva la sentenza -, contenuta nella seconda parte della norma in esame, per cui il perfezionamento della notifica, effettuabile dal mittente fino alle ore 24 (senza che il sistema telematico possa rifiutarne l’accettazione e la consegna), è differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo».

Ingiustificata è però la limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale, senza nessuna giustificazione di funzionalità alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante il mezzo tecnologico lo permetta, viene invece impedito di utilizzare il termine utile per la propria difesa.

La norma è poi irrazionale, per la Corte costituzionale, perchè nella sostanza nega la differenza tra canale tradizionale e telematico per l’effettuazione della notifica, visto che il primo si basa su un meccanismo comunque legato “all’apertura degli uffici”, da cui prescinde del tutto invece la notificazione con modalità telematica.

NON SEI ASSOCIATO AD ANF?

Scopri il nostro statuto e invia subito la tua domanda di iscrizione.

ANF Associazione Nazionale Forense

Press room

Esclusivamente per rapporti con la stampa