Italia Oggi, di Gabriele Ventura
lavori in senato bloccato l’iter del ddl. Intanto è stato nominato il commissario per l’Ordine di Bari
Resta aperta l’opzione del regolamento ministeriale
Corsia preferenziale bloccata per le elezioni degli ordini forensi. Il disegno di legge che riscrive le regole elettorali dei Coa, approvato dalla Commissione giustizia del senato in sede referente, è infatti in attesa di essere assegnato alla deliberante da ormai un mese. Tale passaggio è stato scelto proprio per velocizzare l’approvazione del testo e il suo approdo alla camera, ma il provvedimento a firma Ciro Falanga è rimasto bloccato per via dell’approvazione del dl immigrazione. Fatto sta che la questione elettorale non accenna a risolversi, con gli ordini che restano nel caos viste anche le ultime pronunce della Corte di cassazione, che hanno annullato le elezioni dei Coa di Latina e Bari. Ricapitolando, le sezioni unite della Cassazione hanno stabilito che le sentenze del Tar e del Consiglio di stato riguardo le elezioni degli ordini forensi, che hanno bocciato il dm 170/2014, vanno applicate retroattivamente. L’ordine di Bari è stato sciolto proprio nei giorni scorsi, con il decreto 2 marzo 2017 emesso dal ministero della giustizia, che ha nominato commissario straordinario del Coa pugliese, su designazione del Consiglio nazionale forense, Antonio Giorgino. Con decreto dello stesso giorno è stato sciolto anche l’ordine degli avvocati di Latina, ed è stato nominato commissario straordinario del Coa Stefano Bertollini. Per entrambi, l’incarico consiste nel convocare l’assemblea per le elezioni entro 120 giorni dall’emissione del decreto. Per risolvere l’impasse in cui potrebbero trovarsi anche altri ordini locali e le situazioni di incertezza in cui versano numerosi Coa, le strade sono due: il ddl Falanga, che dopo aver accelerato l’iter sembra essersi nuovamente arenato, e il decreto che il ministero della giustizia ha inviato al Cnf per il relativo parere a fine gennaio. In particolare, il ddl Falanga prevede che, in sede di prima applicazione, la durata dei Consigli dell’ordine sia stabilita comunque alla scadenza del 31 dicembre 2018. Alle elezioni successive si applicano le disposizioni di cui all’articolo 28, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Per quanto riguarda il numero massimo di voti esprimibili, il ddl prevede all’art. 4 che ciascun elettore possa esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, ai sensi dell’articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 147.