Equo compenso per avvocati

Italia Oggi, di Pasquale Quaranta e Gabriele Ventura –

In esclusiva il testo che sarà esaminato dal prossimo Consiglio dei ministri. I parametri definiti dal ministero della giustizia saranno applicati dai giudici
In arrivo l’equo compenso per gli avvocati. Spetterà al giudice accertare la nullità della clausola o del patto e determinare un compenso equo per l’avvocato, tenendo conto dei parametri definiti dal decreto del ministero della giustizia. Lo prevede, tra l’altro, la bozza di disegno di legge trasmessa dal ministero della giustizia a Palazzo Chigi per essere inserita all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri. Quaranta-Ventura a pag. 29 In arrivo l’equo compenso per gli avvocati. Per bloccare le clausole vessatorie inserite nei contratti tra professionisti legali e poteri forti, ossia banche e assicurazioni: consulenza a titolo gratuito, anticipo delle spese di giudizio a carico dell’avvocato, rinuncia al rimborso delle spese sostenute. Spetterà al giudice accertare la nullità della clausola o del patto e determinare un compenso equo per l’avvocato, tenendo conto dei parametri definiti dal decreto del ministero della giustizia. È quanto prevede, tra l’altro, la bozza di disegno di legge in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali, in corso di trasmissione a Palazzo Chigi da parte del ministero della giustizia. L’obiettivo è quello di inserire il testo all’ordine del giorno del primo preconsiglio dei ministri utile per portarlo in discussione nel prossimo cdm. Si tratta, in particolare, del progetto avviato nel luglio scorso da via Arenula e dal Consiglio nazionale forense, che hanno costituito un tavolo di lavoro in materia di equo compenso sulla base di un testo messo a punto dal Cnf. L’obiettivo è porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra avvocati e banche e assicurazioni, dato che spesso le convenzioni stipulate contengono una o più clausole di natura vessatoria nei confronti del professionista, prevedendo un compenso non equo. Entrando nel dettaglio, il provvedimento individua, all’art. 2, le clausole considerate vessatorie e che consistono: nella riserva al committente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto; nell’attribuzione al committente della facoltà di recedere dal contratto senza congruo preavviso, di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto, di pretendere prestazioni aggiuntive che l’avvocato deve prestare a titolo esclusivamente gratuito. Inoltre, è considerata vessatoria la clausola che prevede, per contratto, che sia l’avvocato ad anticipare le spese della controversia o che imponga all’avvocato la rinuncia al rimborso delle spese. Sono nulle anche le clausole che consistano nella pattuizione di termini di pagamento superiori ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, da parte del committente, della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Inoltre, sono nulle le clausole che pattuiscano che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del committente, sia previsto che al legale venga riconosciuto solo il minore importo stabilito in convenzione, anche nel caso che le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte. Infine, sono considerate vessatorie le clausole che consistano nella pattuizione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di un’altra stipulata in precedenza col medesimo committente, preveda che la nuova disciplina sui compensi si applichi, se inferiore a quella prevista nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati. L’art. 4 definisce poi la determinazione giudiziale dell’equo compenso. Il giudice, accertata la nullità della clausola o del patto vessatorio che preveda un compenso troppo basso, tiene conto dei parametri previsti dal decreto del ministero della giustizia adottato ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012, oltre che della quantità e della qualità del lavoro svolto, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione legale prestata in concreto. Il provvedimento, si legge nella relazione illustratrice, fa riferimento al codice del consumo, in cui l’obiettivo del riequilibrio normativo del regolamento contrattuale è perseguito con lo strumento della «nullità di protezione». Tale nullità di protezione si caratterizza per relatività dell’azione riconosciuta al solo consumatore, per necessaria parzialità della nullità e per rilevabilità di ufficio della nullità, a condizione che operi a vantaggio del consumatore.
Quando la clausola è vessatoria Attribuzione al committente della facoltà di: Modifi care unilateralmente le condizioni del contratto Recedere dal contratto senza congruo preavviso Rifi utare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto Far anticipare le spese della controversia all’avvocato Pattuire clausole che impongano all’avvocato la rinuncia al rimborso delle spese Pattuire termini di pagamento superiori ai 60 giorni dal ricevimento della fattura Pattuire che, in caso di nuova convenzione, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se inferiore a quella precedente, anche agli incarichi pendenti o non ancora defi niti.

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