Esame avvocati, decreto approvato: due prove orali e più commissioni

Il Sole 24 Ore , di Giovanni Negri

È larghissimo e trasversale il consenso con cui ieri pomeriggio alla Camera è stata data l’approvazione definitiva al decreto legge sull’esame di abilitazione forense. Con 383 voti a favore, 4 contrari e 2 astenuti il testo ha ricevuto l’ultimo via libera.

Il provvedimento, nel prendere atto dell’emergenza Covid e del suo impatto anche sulle modalità di svolgimento delle selezioni per l’accesso alle professioni giuridiche (nel decreto legge sostegni sono contenute le misure sul concorso per l’ingresso in magistratura), delinea una disciplina in deroga, per la quale le prove scritte sono sostituite da una prova orale a carattere preselettivo, propedeutica rispetto alla canonica prova orale.

La prima prova orale preselettiva

Con riferimento alla prima prova orale il candidato, che deve essere presente nella sede d’esame insieme al segretario della sottocommissione (gli altri componenti della

commissione sono collegati da remoto), è chiamato a risolvere una questione di carattere pratico-applicativo, in una materia, tra diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo, scelta precedentemente.

Il candidato, dopo aver letto il quesito, deve individuare i nodi problematici, le disposizioni applicabili, sostanziali e processuali, i principi rilevanti e gli eventuali orientamenti giurisprudenziali potendo consultare anche i codici annotati. Per lo svolgimento della prova il candidato ha a disposizione un’ora dalla dettatura del quesito (mezz’ora per l’esame preliminare, mezz’ora per la discussione)

Il candidato può consultare i codici commentati con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato, prima che il segretario, alla scadenza del tempo a disposizione, provveda a ritirarli. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche in formato digitale, né telefoni cellulari, computer, e ogni altro tipo di strumenti di comunicazione. Al candidato è però consentito prendere appunti su fogli vidimati messi a disposizione sul banco, prima della prova che, una volta terminata, restano comunque nella sua disponibilità, non potendo essere oggetto di valutazione. Alla seconda prova orale sono ammessi i candidati che hanno ottenuto, nella prima prova orale, un punteggio di almeno 18 punti. Ogni componente della sottocommissione ha a disposizione dieci punti di merito.

La seconda prova orale

La seconda prova orale, per la quale ciascun candidato ha a disposizione tra 45 e 60 minuti, ha a oggetto cinque materie, oltre a ordinamento e deontologia forense. In caso di positività Covid o di sintomi compatibili, quarantena o isolamento fiduciario, ma anche in

caso di comprovati motivi di salute, il candidato può chiedere una nuova data per lo svolgimento della prova, presentando domanda al presidente della sottocommissione, adeguatamente documentata. La prova dovrà essere svolta entro dieci giorni dalla fine dell’impedimento.

Più sottocommissioni

Inoltre viene aumentato il numero delle sottocommissioni d’esame, ridotte numericamente da 5 a 3 componenti. Possono far parte delle commissioni d’esame, per la prima volta, i ricercatori universitari a tempo determinato e i magistrati militari.

Le nuove regole saranno, per ora, applicabili solo alla sessione d’esame già calendarizzata per l’autunno scorso e sinora rinviata (nelle prossime ore un decreto del ministero della Giustizia fisserà le date di inizio). A Roma e Milano sono già iscritti circa 3mila candidati, 4mila a Napoli, 26mila in tutto.

La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, nel corso dell’audizione del 15 marzo in Commissione giustizia della Camera dei deputati, ha precisato, rispondendo ad alcuni dei quesiti posti, che si stima di potere concludere lo svolgimento delle prime prove orali entro il mese di luglio, in maniera analoga a quanto avviene nelle ordinarie sessioni di esame, nelle quali gli esiti degli scritti sono resi noti fra giugno e luglio di ogni anno.

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