Esame d’avvocato 2022, green pass obbligatorio per sostenere le prove

Norme e Tributi plus, di Francesco Machina Grifeo

Nel 2022 per diventare avvocati si dovrà avere il green pass. L’accesso ai locali per sostenere le prove infatti sarà consentito soltanto ai soggetti muniti di del certificato verde. Mentre per quanto riguarda le modalità, si estendono al prossimo anno le stesse regole in vigore per il 2021. Sono alcune delle disposizioni contenute nel cd “decreto capienze” varato ieri dal Consiglio dei ministri su proposta del Presidente Mario Draghi, dei Ministri della salute Roberto Speranza, della cultura Dario Franceschini, dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, dell’interno Luciana Lamorgese, della giustizia Marta Cartabia ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La conferma del doppio orale era arrivata nei giorni scorsi durante l’intervento della Ministra della giustizia al Congresso nazionale dell’Aiga. “Lo stato di emergenza – aveva detto Cartabia – non può ancora considerarsi superato, anche per la prossima sessione abbiamo confermato le stesse modalità, senza le prove scritte e con un doppio orale“. “Non possiamo – aveva aggiunto – correre il rischio di nuovi contagi assembrando migliaia di persone nello stesso luogo”. “Del resto, il doppio orale ci ha permesso di recuperare i ritardi accumulati nel 2020”.

A regolare le prove è l‘articolo 6 del Dl (Misure urgenti in materia di svolgimento della sessione 2021 dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19). Nella versione disponibile prima della G.U. si legge che l’esame, limitatamente alla sessione da indire per l’anno 2021, è disciplinato dalle disposizioni del Dl 31/2021 (conv. in L. 50/2021), vale a dire con la modalità del doppio orale.

La data, le modalità di sorteggio, la pubblicità delle sedute, l’accesso e la permanenza nelle sedi di esame, nonché le modalità di comunicazione delle materie scelte, invece saranno indicate nel Decreto del Ministero della Giustizia che indice la sessione d’esame.

L’accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove d’esame, come detto, “è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87″. Mentre “la mancata esibizione da parte dei candidati al personale addetto ai controlli delle certificazioni di cui al primo periodo costituisce motivo di esclusione dall’esame“.

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