Esame d’avvocato, nuova bozza del Dl: doppio orale in presenza e soluzione di un caso su materia scelta dal candidato

Norme e Tributi Plus, di Francesco Machina Grifeo

Prende forma il doppio orale per l’abilitazione alla professione forense per fronteggiare l’emergenza covid: candidato in presenza, Commissione da remoto, quesito a sua scelta e tempi contingentati.

Secondo indiscrezioni, il Ministero della Giustizia starebbe ultimando uno schema di decreto che prevede al posto dello scritto una ulteriore prova orale pubblica che avrà ad oggetto una questione pratico-applicativa attraverso la soluzione di un caso che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale.

Sarebbe comunque un successivo decreto a stabilire le date delle prove, il sorteggio dei candidati ma anche la rimodulazione delle sottocommissioni già nominate a gennaio 2021, e le prescrizioni Covid.

La materia dovrebbe essere scelta in anticipo dal candidato, con modalità da determinarsi sempre con il successivo decreto, e sarà di diritto civile, penale o amministrativo. Ciascuna sottocommissione, poi, sempre secondo lo schema di decreto, prima dell’inizio, predisporrà per ogni candidato tre quesiti sulla materia scelta e li collocherà in tre diverse buste. I quesiti verranno elaborati secondo delle linee generali stabilite dalla Commissione centrale in modo da assicurarne l’uniformità.

Effettuata la scelta da parte del candidato, il Presidente darà lettura del quesito e il praticante avrà a disposizione complessivamente un’ora dal momento della dettatura. Il tempo dovrebbe essere così diviso: trenta minuti per l’esame preliminare del quesito, durante i quali potrà consultare i codici commentati, e trenta minuti per la discussione. Potrà anche prendere appunti su fogli però già vidimati è messi a disposizione dalla Commissione.

Finita la discussione la commissione si ritirerà per deliberare e comunicherà subito l’esito dell’esame. Ogni componente della sottocommissione disporrà di dieci punti di merito, passa al secondo orale chi ha un punteggio di almeno 18 punti. Ogni candidato riceverà comunicazione almeno venti giorni prima della data e del luogo dell’esame.

La prova si svolgerà con la commissione collegata da remoto ma con la presenza in sede del segretario della seduta e del candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie Covid-19. Le prove si terranno presso gli uffici giudiziari di ogni distretto di Corte di appello o presso i locali dei consigli dell’ordine degli avvocati.

La bozza del decreto legge prevede anche una regolamentazione della seconda prova orale che avrebbe una durata non inferiore ai 45 minuti e non superiore all’ora, e dovrebbe svolgersi a non meno di un mese di distanza dalla prima.

La prova, secondo la bozza, avrà ad oggetto la discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte preventivamente dal candidato, di cui: una tra diritto civile e penale, purché diversa dalla materia già scelta per la prima prova; una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale; tre tra: diritto costituzionale, amministrativo, tributario, commerciale, lavoro, dell’Unione europea, internazionale privato, ecclesiastico. Oltreché nella dimostrazione della conoscenza dell’ordinamento forense.

Ogni componente della sottocommissione disporrà di dieci punti per ciascuna delle sei materie e sarà giudicato idoneo chi ottiene un punteggio non inferiore a 108 punti. Le sottocommissioni sono composte da tre membri, il presidente sarà un avvocato.

Infine in caso di positività al Covid o di sintomatologia compatibile, lo schema di Dl, prevede che il candidato potrà richiedere un rinvio, sarà possibile però essere sottoposti a visita fiscale.

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