Fallimento, il riordino all’esame del governo

Il Sole 24 Ore – 

Allerta nelle mani di Entrate e Inps. Taglio ai compensi dei professionisti. Revisione del concordato preventivo. Procedura specifica per il fallimento dei gruppi. Attestatore solo facoltativo nel concordato. Ecco alcuni dei cardini della riforma del diritto fallimentare che oggi verrà approvata dal plenum della commissione Rordorf. Subito dopo si aprirà la partita del passaggio in Consiglio dei ministri prima e in Parlamento poi, nello scorcio finale della legislatura. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando spinge per l’approvazione di un testo che darebbe smalto alla sua amministrazione, ma sono tutte da risolvere le incognite sul piano tecnico e politico, che molto hannoa che fare, ovviamente, con l’interpretazione da dare al concetto di «ordinaria amministrazione», cui dovrà attenersi il governo a Camere sciolte. Intanto il decreto di riforma si dipana per 360 articoli, ancora suscettibili di cambiamento, toccando una pluralità di elementi che riscrivono e in parte rivoluzionano la disciplina attuale. Due tra i principali, uno di diretto interesse delle imprese, l’altro dei professionisti. Sul primo punto, l’assetto finale preso dalle misure d’allerta esclude banche e sindacati dai soggetti chiamati alla segnalazione della crisi d’impresa, ma conferma l’obbligoa carico di Fisco e previdenza. In particolare l’esposizione debitoria, è di importo rilevante: e per l’agenzia delle Entrate quando l’ammontare totale del debito scaduto per l’imposta sul valore aggiunto risulti pari ad almeno la metà del totale dell’Iva dovuta per l’anno precedente e sia comunque superiore a 50mila euro; r per l’Inps, quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel ver­ samento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente, e comunque superiore alla soglia di 10mila euro. Superamento che può essere però sterilizzato per effetto dell’esistenza di crediti da portare in compensazione. All’imprenditore spetta invece il dovere di attivarsi in caso di: e esistenza di debiti per salari e stipendi scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari a oltre la metà del monte salari complessivo; r esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; t superamento nell’ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre3 mesi, degli indici elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. Quanto ai professionisti, in vista si profila un taglio significativo dei compensi. Agendo su due leve. Da una parte puntando sulla restituzione di quanto eccede determinate soglie. Per esempio, nel caso del concordato preventivo, sono ripetibili o revocabili (nell’eventuale liquidazione): la somma pari al 20% fino a 100mila euro, al 15% fino a 500mila, al 10% fino a 1 milione, al 6% fino a 10 milioni e al 3% oltre 10 milioni di euro dell’attivo; per il concordato preventivo liquidatorio e il concordato giudiziale le percentuali predette sono ridotte della metà. Medesimo criterio, ma percentuali diverse, per quanto riguarda gli accordi di ristrutturazione, i piani di risanamento, le tipologie di liquidazione. L’altra leva è costituita dalla riduzione della percentuale di prededuzione, che riguarderà: 1 i crediti professionali relativi alla domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% e a condizione che l’accordo sia omologato; 1 i crediti professionali sulla presentazione della domanda di concordatoe del deposito della relativa propostae del piano che la correda, nei limiti del 75% e a condizione che la procedura sia aperta.

I punti chiave

ALLERTA
Le misure di allerta finalizzate all’emersione tempestiva della crisi sono affidate alla segnalazione dei creditori qualificati Inps e Agenzia delle entrate, oltre agli agenti della riscossione. Obbligo di segnalazione, dopo avviso preventivo al debitore, che scatta quando l’esposizone supera determinate soglie di rilevanza. Ma a doversi attivare sono anche gli organi di controllo societari e l’imprenditore stesso quando non è più in grado di pagare dipendenti e fornitori. Cancellato il vincolo anche a carico delle banche e la possibilità di intervento dei sindacati

ESDEBITAZIONE Modificata la disciplina per la liberazione dai debiti residui per il debitore che, tra l’altro, non ha ostacolato lo svolgimento della procedura: il termine per il conseguimento del beneficio è di 3 anni dalla data in cui il giudice ha disposto l’apertura della procedura di liquidazione. Se la procedura si chiude prima di 3 anni, il beneficio dell’esdebitazione può essere riconosciuto nel provvedimento di chiusura. Il termine è ridotto a 2 anni per il debitore che ha tempestivamente proposto istanza di composizione della crisi secondo le regole delle misure di allerta

PROFESSIONISTI In vista il contenimento dei costi delle prestazioni professisonali e delle consulenze da raggiungere attraverso la determinazione procedura per procedura (piano di risanamento, concordato, accordo di ristrutturazione, liquidazione giudiziale) di limiti oltre i quali scatta la ripetizione o la revoca di quanto pagato. Ridotta poi del 25% la percentuale di prededucibilità in caso di concordato, ma solo se aperto, e di accordi di ristrutturazione, se omologati. Infine l’intervento del professionista attestatore nell’ambito del concordato preventivo passa da obbligatori a facoltativa

GRUPPI Introdotta una disciplina della crisi d’impresa dedicata specificamente alle holding. La domanda di concordato preventivo può essere proposta congiuntamente e con un unico ricorso, contenente un unico piano, oppure piani reciprocamente collegati, da più imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo e tutte con il proprio centro degli interessi principali in Italia. I piani concordatari presentati per le holding possono anche prevedere la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell’attività di altre imprese del gruppo

CONCORDATO Il concordato potrà essere di norma solo in continuità o liquidatorio. L’autorità giudiziaria recupera spazio nella valutazione della fattibilità del piano e non solo sul versante della sua tenuta giuridica. Nel concordato liquidatorio l’apporto di risorse esterne aumenta di almeno il 10% il soddisfacimento dei creditori chirografari, che non può essere in ogni caso inferiore al venti per cento dell’ammontare complessivo del credito chirografario. In caso di continuità, moratoria fino a due anni dall’omologazione per il pagamento dei creditori in possesso di privilegio

COMPETENZA Il tribunale competente per territorio coincide con quello del luogo dove è individuato il centro degli interessi principali del debitore Spazio al tribunale circondariale per i procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza dei consumatori sovraindebitati, al tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese per i procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione

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