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Fuori dagli obblighi antiriciclaggio le attività di difesa degli avvocati



Il Sole 24 Ore – Valerio Vallefuoco –  Gli avvocati finalmente possono fruire di regole tecniche antiriciclaggio nell’esercizio della loro professione. Il documento è stato approvato dal Consiglio nazionale forense il 20 settembre, dopo un lungo procedimento iniziato nel luglio 2017 immediatamente dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 90/2017 che recepiva in Italia la IV direttiva Ue antiriciclaggio.

Le regole tecniche, pubblicate ieri sul sito istituzionale del Consiglio nazionale forense, hanno avuto il parere favorevole del Comitato di sicurezza finanziaria dopo un anno dalla presentazione della loro prima bozza come comunicato dallo stesso Consiglio. Il documento consta di otto pagine che contengono 14 regole dedicate ai professionisti forensi.

Le attività soggette

La regola tecnica n. 2 probabilmente è quella che desta più attenzione poiché segna il limite tra le attività soggette alla normativa antiriciclaggio e quelle che secondo il Cnf ne sono escluse. Secondo l’organismo di autoregolamentazione degli avvocati non rientrano tra le operazioni soggette alla normativa antiriciclaggio: la consulenza stragiudiziale avente ad oggetto atti e negozi di natura non patrimoniale; l’attività di assistenza, difesa e rappresentanza del cliente in giudizio avanti a qualsivoglia autorità giudiziaria o arbitrale, ivi inclusa la mediaconciliazione, la negoziazione assistita, e ogni attività a queste prodromica o conseguente, ivi comprese conciliazioni e transazioni; l’attività di assistenza, difesa e rappresentanza in tutte le procedure di natura amministrativa o tributaria; gli incarichi quali amministratore di sostegno, tutore e curatore dei soggetti deboli; gli incarichi quale arbitro rituale o irrituale, curatore fallimentare e commissario giudiziale; l’incarico di mediatore; l’incarico di custode giudiziario e delegato alle operazioni di vendita nelle esecuzioni.

Ma soprattutto si evidenzia una norma di chiusura secondo cui non è ricompresa ogni altra operazione, atto o negozio non espressamente riconducibile: al trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; alla gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; all’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; all’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società; alla costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi. Tale elencazione è considerata infatti tassativa dal Cnf.

Clientela a basso rischio

Altra regola tecnica che sicuramente riscuoterà grande interesse è la n. 5 poiché individua la clientela a basso rischio. Per il Cnf, costituiscono tipologie di clienti a basso rischio: le pubbliche amministrazioni ovvero organismi o enti che svolgono funzioni pubbliche; le società ammesse alla quotazione su mercati regolamentati; i soggetti sottoposti a vigilanza finanziaria; gli enti creditizi o finanziari ed infine i clienti con sede legale in aree geografiche a basso rischio.

L’adeguata verifica

Dalla regola 6 alla regola 10 viene trattato il tema dell’adeguata verifica della clientela. È interessante la precisazione secondo cui se lo scopo e la natura della prestazione sono contenuti nel contratto o l’atto che l’avvocato deve effettuare per il cliente, non è più indispensabile la produzione di un documento a ciò dedicato, sempre che il cliente e/o l’operazione siano soggetti all’adeguata verificata semplificata.

Altresì utile la codificazione di una buona prassi contenuta nell’ottava regola che permette agli avvocati di utilizzare procedure di raccolta e analisi dei dati basate su algoritmi al fine di identificare e assegnare la classe di rischio al cliente e/o all’operazione, nonché quella contenuta nella regola 13 sull’utilizzo di database per verificare se un soggetto è da considerare persona politicamente esposta.

Conservazione dati

Interessanti anche i contenuti delle regole 11 e 12 sulle modalità di conservazione dei dati antiriciclaggio che possono essere sia cartacei, utilizzando il fascicolo di studio, sia informatici purché si utilizzino sistemi di protezione, autenticazione e autorizzazione all’accesso e di non alterazione dei dati. Infine la regola 14 rimanda a un documento esplicativo con la modulistica dedicata all’applicazione pratica delle regole.

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