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ItaliaOggi Sette – PASQUALE QUARANTA –Le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffi ci giudiziari sono rinviate, a causa del procrastinarsi dell’emergenza Covid-19, all’11 maggio 2020 così come tutte le funzioni e le attività della Corte dei Conti. Conseguentemente sono sospesi alla nuova data, il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali e i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Nel caso in cui il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fi ne di questo periodo. È quanto prevede il nuovo decreto legge, approvato nel consiglio dei ministri del 6 aprile, che introduce misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia. Il provvedimento specifica che tale proroga verrà adottata anche per i procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare. Viceversa, non si applicherà ai procedimenti penali in cui i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale scadranno nei sei mesi successivi all’11 maggio 2020. La ratio della norma risponde all’esigenza di consentire ai capi degli uffi ci di adottare misure per la trattazione dei procedimenti nei quali i termini massimi di custodia cautelare vengano a scadenza nei sei mesi successivi all’11 maggio, a prescindere dalla richiesta che ne faccia l’imputato oggetto della custodia cautelare. Per quanto riguarda il processo amministrativo, è stato deciso un ulteriore periodo di sospensione, dal 16 aprile al 10 maggio inclusi, ma con esclusivo riferimento ai termini stabiliti per la notificazione dei ricorsi di primo e di secondo grado, introduttivo, in appello, incidentale e per motivi aggiunti, fatta eccezione per i ricorsi relativi al procedimento cautelare cioè il ricorso cautelare ante causam e il ricorso in appello avverso a un’ordinanza cautelare. Invece, per ciò che concerne lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, ai fi ni del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, fi nali ed esecutivi, non si terrà conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020. Le pubbli che amministrazioni, successivamente, adotteranno ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli considerati urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Tali disposizioni non si applicheranno invece ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese. Anche i termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verranno posticipati ma al 15 maggio 2020 mentre, tutti i certifi cati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conserveranno la loro validità fi no al 30 settembre 2020. Infi ne è chiarito che l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fi no al 30 giugno 2020.