Giusto processo anche per le toghe sotto trasferimento

Il Sole 24 Ore – ALESSANDRO GALIMBERTI

Tempi certi, procedura standardizzata, trasparenza del procedimento. Il Consiglio superiore della magistratura ha approvato all’unanimità la circolare che introduce i principi del “giusto processo” anche nei procedimenti per il trasferimento d’ufficio dei magistrati. Si tratta dei cosidetti “paradisciplinari” dell’articolo 2 della legge sulle Guarentigie (Rdlgs 511/1946) che disciplinano l’incompatibilità “per colpa” e le ipotesi in cui per qualsiasi causa il magistrato non possa più svolgere le sue funzioni in una determinata sede «con piena indipendenza ed imparzialità». Il nuovo procedimento prevede tempi certi di durata massima per evitare l’effetto “spada di Damocle” di non pochi precedenti del passato: sei mesi dalla data fissata dal presidente per lo svolgimento della relazione dell’assegnatario. Nel caso di «motivata grave necessità» il termine può essere prorogato una sola volta e per un massimo di tre mesi, al termine dei quali la Prima commissione avrà 15 giorni per formulare la proposta di incompatibilità ambientale o funzionale al Plenum (o per archiviare). La circolare nel delimitare le varie fasi del procedimento fissa anche i diritti del magistrato in odore di incompatibilità che, al termine della prima valutazione conoscitiva della Commissione, deve ricevere senza ritardo la comunicazione di apertura del procedimento contenente gli estremi del fatto per cui si procede. L’«interessato», come viene definito nella circolare, da quel momento ha diritto di essere sentito con l’assistenza di un difensore, di accedere al fascicolo, presentare memorie scritte e documenti e di ricevere gli avvisi nel suo ufficio giudiziario di appartenenza. Tra l’altro il magistrato sotto procedura deve essere avvisato che le sue dichiarazioni potrebbero essere utilizzate in altri procedimenti (non solo amministrativi). L’unico caso di sospensione del procedimentoè quando sia stata esercitata l’azione penale o quella disciplinare nei confronti dello stesso magistrato sui medesimi fatti. Il mancato rispetto dei termini ­ perentori e sospesi solo dal 1° al 31 agosto compresi ­ provoca la decadenza dell’azione. Con la nuova circolare che «garantisce una maggiore certezza dei tempi del procedimento» ha sottolineato il vicepresidente del Csm, Giovanni Legnini, si compie «un’ulteriore passo avanti nella piena attuazione delle nuove disposizioni del regolamento del Consiglioe dell’autoriforma». Il relatore della circolare, Antonio Leone, ha sottolineato che «il diritto di accedere agli atti del fascicolo già nella fase di apertura del procedimento rappresenta un’innovazione ispirata ai principi del giusto procedimento».

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