I pareri approvati dalle Commissioni Giustizia di Camera e Senato
PARERE APPROVATO SENATO DALLA COMMISSIONE
SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 70
La Commissione giustizia, esaminato il provvedimento in titolo,
considerato che
– lo schema di decreto ministeriale in esame concerne la proposta di regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense;
– il decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012, ha disposto l’abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate e il rinvio a parametri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;
– la legge n. 247 del 31 dicembre 2012, recante norme sul “Nuovo ordinamento della professione forense” disciplina le modalità di adozione del regolamento che reca tali parametri, prevedendo che esso venga emanato con decreto del Ministro della giustizia ogni due anni su proposta del Consiglio nazionale forense;
– la proposta del Consiglio nazionale forense al Ministero della giustizia è pervenuta il 24 maggio 2013 unitamente a una relazione che indica quali obiettivi principali quelli di: superare la imprevedibilità dei costi del servizio legale; prevedere una determinazione del compenso svincolata da criteri quantitativi connessi al numero di atti difensivi o di udienze, così da stimolare la celerità del giudizio; porre i destinatari nella condizione di svolgere una valutazione dei costi e dei benefici dell’azione legale;
– lo schema di regolamento preserva l’impostazione della proposta del Consiglio nazionale forense e in gran parte il contenuto; se ne discosta parzialmente per quanto riguarda la necessità di coordinamento con il decreto ministeriale n. 140 del 20 luglio 2012, relativo ai compensi degli altri professionisti e sottolinea alcune caratteristiche necessarie quali: il carattere residuale dei parametri rispetto all’accordo fra le parti, criterio principale di determinazione della tariffa; il principio di proporzionalità del compenso rispetto all’importanza dell’opera; la previsione per cui le fattispecie non considerate andranno compensate con riguardo alle fattispecie analoghe;
– il Consiglio nazionale forense e il Consiglio di Stato si sono espressi favorevolmente sullo schema di regolamento, raccomandando tuttavia il recepimento di alcune osservazioni;
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
a) si valuti di non ridurre eccessivamente i compensi relativi alle fasce di causa di minor valore, con particolare riferimento alle azioni che introducono il giudizio avanti al giudice di pace e alle procedure esecutive, poiché tali azioni incidono su diritti insuscettibili di essere valutati in ragione del solo valore economico della controversia;
b) nel caso di dimezzamento dei compensi per inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda, sarebbe opportuno introdurre, pro futuro, un obbligo specifico di motivazione per il giudice che liquida le spese legali, anche a tutela delle azioni e dei ricorsi potenzialmente forieri di modifiche e innovazioni degli orientamenti giurisprudenziali;
c) si valuti l’opportunità di ripristinare il compenso per prestazioni nella fase post-decisionale, alla luce del rischio di un aumento degli oneri del cliente, a fronte della necessità di considerare l’attività successiva alla conclusione del processo come oggetto di ulteriore mandato;
d) si stabilisca, come suggerito dal Consiglio di Stato, che il rimborso forfetario per spese generali, sia fissato al 15 per cento e non affidato alla discrezionalità del giudice;
e) si ritiene opportuno esplicitare che la riduzione del 30 per cento dei compensi per patrocinio a spese dello Stato, a fronte della riduzione di un terzo già contenuta nella legge di stabilità nonché della riduzione del 50 per cento precedentemente prevista dall’articolo 9 del decreto ministeriale n. 140 del 2012, non può essere cumulata con gli effetti di altre riduzioni;
f) si segnala la necessità di apportare le correzioni di ordine formale, segnalate nel parere reso dal Consiglio nazionale forense sullo schema di regolamento cui la Commissione si riporta integralmente;
g) con riferimento all’articolo 4, comma 3, dello schema di decreto, si valuti l’opportunità di espungere l’esplicito riferimento alla facoltà che i coniugi siano assistiti da un solo avvocato, poiché l’ipotesi, nei divorzi a istanza congiunta, può essere ritenuta una menomazione del diritto di difesa e del pieno sviluppo del contraddittorio tra le parti;
h) si prospetta l’opportunità di introdurre un riferimento, nella specifica tabella allegata, alle controversie sottoposte ad arbitrato del valore superiore ai 520.000 euro;
i) si manifestano infine perplessità sull’espressa quantificazione del compenso nella tabella 20, con riferimento alle procedure fallimentari di valore inferiore ai 1.100 euro, dal momento che la declaratoria fallimentare non può essere pronunciata per un ammontare di debiti di valore inferiore ai 30.000 euro.
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense
(Atto n. 70)
PARERE APPROVATO CAMERA
27 febbraio 2014
La Commissione Giustizia ,
esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (Atto n. 70);
rilevato che:
§ l’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 (“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”), di cui il presente schema di decreto ministeriale è attuazione, è coerente con la previgente norma primaria (art. 9 DL 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27) che ha disposto l’abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate e il rinvio a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante per la determinazione del compenso ai professionisti (da parte di un organo giurisdizionale);
§ il presente schema di decreto è diretto ad individuare i parametri per la determinazione dei compensi agli avvocati, sulla base dei principi e criteri direttivi dettati dalla legge n. 247 del 2012 che, da un lato, rimane coerente con il sistema introdotto dall’art. 9, del decreto legge n. 1 del 2012, laddove subordina il ricorso ai parametri alla mancanza di accordo tra le parti (che è, e deve rimanere, il criterio principale di determinazione del compenso al professionista, una volta venuto meno il sistema tariffario), e, dall’altro, se ne discosta sensibilmente laddove il ricorso ai parametri non è più limitato ai casi di liquidazione del compenso da parte di un organo giurisdizionale, ma è previsto anche in altri casi: quando il compenso non è stato determinato in forma scritta; in ogni caso di mancanza di accordo; nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse di terzi; per prestazioni officiose previste dalla legge;
§ in massima parte le criticità poste in evidenza sia nel corso dei lavori in Commissione che da parte di soggetti esterni non sembrano tener conto del superamento del sistema tariffario, sancito dal decreto legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, e ribadito dalla legge n. 247 del 2012;
§ la determinazione in concreto del compenso da parte del giudice è il risultato di una valutazione discrezionale sulla base di parametri e criteri, per cui appare opportuno che tale determinazione sia motivata dal giudice;
§ l’articolo 2 introduce il rimborso forfettario per spese generali quantificato in una misura percentuale tra il 10 ed il 20 per cento del compenso, lasciando alla discrezionalità del giudice l’individuazione della misura da applicare al caso concreto, mentre, proprio in considerazione della natura forfettaria del rimborso, sarebbe opportuno che lo schema di decreto ministeriale individui una percentuale fissa che potrebbe essere scelta dal Governo in un valore ricompreso tra il 10 ed il 20 per cento;
§ all’articolo 12 appare opportuno prevedere anche la fase post decisoria nella quale ricomprendere una serie di attività che, dopo la conclusione di un processo ordinario, l’avvocato compie nell’interesse del cliente, quali ad esempio la richiesta di copia autentica della decisione, le consultazioni con il cliente e le valutazioni sui mezzi di eventuale impugnazione;
§ la mancata previsione della fase post decisoria potrebbe comportare la conseguenza di dover conferire un nuovo incarico per l’espletamento delle predette attività con un aggravio dei costi a carico del cittadino utente del servizio giustizia;
§ l’articolo 106-bis del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), introdotto nell’ordinamento dall’articolo 1, comma 606, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), stabilisce che gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo, per cui si pone la questione del rapporto tra questa disposizione e l’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 12 dello schema di decreto in esame secondo cui, nella liquidazione delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato nella materia penale, gli importi sono ridotti, di regola, del 30 per cento;
§ appare opportuno sopprimere quest’ultima disposizione in quanto è del tutto evidente come le due diverse riduzioni dei compensi previste da due fonti normative di grado diverso, quali la legge ed il decreto ministeriale, non debbano sommarsi, ma debba rimanere fermo quanto stabilito dalla norma di grado primario;
§ l’articolo 26 suscita forti perplessità laddove stabilisce che per le attività di gestione amministrativa giudiziaria o convenzionale il compenso sia liquidato a percentuale, fino al massimo del 5 per cento del valore dei beni amministrati, in quanto la disposizione si applica sia nel caso di amministrazione di beni di alto valore che di valore scarso se non addirittura nullo, senza tener conto che in questo ultimo caso l’incarico è generalmente affidato a giovani professionisti che, pertanto, si troverebbero a percepire un compenso assolutamente irrisorio in relazione alla mole di lavoro che comunque deve essere svolta;
§ al fine di evitare sperequazioni sarebbe opportuno che all’articolo 26 non si prevedesse il parametro della percentuale al fine di determinare il compenso della prestazione, quanto piuttosto sarebbe opportuno prevedere un compenso a percentuale calcolato per scaglioni stabilendo comunque un compenso minimo non inferiore ad una determinata somma;
§ appare opportuno sopprimere all’articolo 26 il criterio accessorio della durata dell’incarico, considerato che i criteri della complessità dell’incarico e dell’impegno profuso sono sufficienti per poter determinare un compenso congruo, senza correre il rischio che alcuni incarichi possano prolungarsi piu’ del necessario al solo fine di aumentare il compenso;
§ per quanto attiene alle tabelle: 1) alla tabella 26 in materia di arbitrato sarebbe opportuno prevedere una diminuzione dei compensi per ciascun arbitro in caso di collegio arbitrale; 2) sarebbe opportuna la previsione di una specifica tabella dei compensi per le cause di famiglia e per i giudizi minorili, considerata la peculiarità della materia;
rilevato peraltro che lo schema di decreto contiene alcuni refusi, evidenziati peraltro nei pareri del Consiglio di Stato e del Consiglio nazionale Forense, tra i quali si segnalano quelli risultanti in maniera evidente in relazione ad alcuni compensi previsti dalle tabelle, che dovranno necessariamente essere corretti;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) la determinazione in concreto del compenso da parte del giudice sia motivata;
2) all’articolo 12 sia prevista anche la fase post decisoria rispetto alla conclusione di un processo ordinario;
3) all’articolo 12, comma 2, siano soppresse le parole: “e gli importi sono ridotti, di regola, del 30 per cento”;
4) all’articolo 26 sia previsto il parametro del compenso a percentuale calcolato per scaglioni stabilendo comunque un compenso minimo non inferiore ad una determinata somma;
5) alla tabella 26 in materia di arbitrato sia prevista una diminuzione dei compensi per ciascun arbitro in caso di collegio arbitrale;
6) all’articolo 26, siano sostituite le parole: “della durata dell’incarico, della sua complessità” con le seguenti: “della complessità dell’incarico”.
e con le seguenti osservazioni:
a) all’articolo 2 il Governo valuti l’opportunità di individuare la misura del rimborso forfettario per le spese generali in un valore fisso ricompreso tra il 10 ed il 20 per cento del compenso per la prestazione;
b) il Governo valuti l’opportunità di prevedere una specifica tabella dei compensi per le cause di famiglia e per i giudizi minorili.