Il fondo patrimoniale non prova l’illecito

Il Sole 24 Ore – 

La costituzione di un fondo patrimoniale in concomitanza di reiterati omessi versamenti Iva non integra di per sé il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte in quanto è necessario dimostrare se sia stata concretamente messa in pericolo la garanzia patrimoniale. Non è infatti ipotizzabile una sostanziale inversione dell’onere della prova sul solo presupposto che la creazione del patrimonio separato rappresenti di per sé l’elemento materiale della sottrazione del patrimonio del debitore. A precisarlo è la Corte di cassazione, sezione III penale, con la sentenza 47827 depositata ieri. Un imprenditore era stato condannato tra le altre cose, per omesso versamento dell’Iva e sottrazione fraudolenta; questo perché, in estrema sintesi, in concomitanza dell’inadempimento fiscale aveva costituito un fondo patrimoniale. Assolto in appello per l’omesso versamento Iva (a seguito delle nuove norme il fatto non era più previsto dalla legge come reato) ricorreva per Cassazione avverso la conferma della condanna per sottrazione fraudolenta. In particolare evidenziava che il fondo patrimoniale non era idoneo,né totalmente, né parzialmente, a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva del debito fiscale; per questo, infatti, la giurisprudenza di legittimità in materia tributaria aveva da tempo ammesso la facoltà dell’ente di riscossione di iscrivere ipoteca sul fondo senza dover provare l’estraneità del debito fiscale ai bisogni della famiglia. La Suprema corte ha accolto il ricorso, evidenziando innanzitutto che a fronte della costituzione di un fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia è necessario accer­ tare, ai fini della configurabilità del reato in argomento, che nell’operazione sussistano gli elementi tipici della sottrazione fraudolenta: il giudice di merito deve così individuare gli aspetti dell’operazione economica che dimostrino la strumentalizzazione della causa tipica negoziale allo scopo di evitare il pagamento del debito tributario. Non è infatti ipotizzabile una sostanziale inversione dell’onere della prova sul solo presupposto che la creazione del patrimonio separato rappresenti di per sé l’elemento materiale della sottrazione del patrimonio La scelta dei coniugi di sostituire un fondo patrimoniale rappresenta uno dei modi legittimi di attuazione dell’indirizzo economico familiare; viceversa, se viene dimostrata l’idoneità ad ostacolare il soddisfacimento dell’obbligazione tributaria, questo strumento finisce per costituire uno dei vari mezzi di sottrazione della garanzia dei debiti contratti con il fisco. È pertanto necessario dimostrare che la costituzione abbia svolto una simile funzione illecita. Nella specie, al di là della stretta concomitanza tra la costituzione del fondo e i reiterati omessi versamenti, non era stato argomentato nulla in merito all’idoneità dello strumento adottato a rendere in tutto o in parte inefficace il soddisfacimento dell’obbligazione tributaria. Da qui l’accoglimento del ricorso della difesa .

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