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Il giudice competente si determina con la natura giuridica della lite

Il Sole 24 Ore – 

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario la controversia avente ad oggetto il versamento di maggiori contributi previdenziali, a nulla rilevando il fatto che la richiesta dall’Inps sia stata portata a conoscenza del contribuente mediante cartella esattoriale o mediante avviso di addebito. Tale assunto è sempre valido, anche qualora la pretesa dei maggiori contributi previdenziali scaturisca da un avviso di accertamento tributario emesso dalle Entrate. Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la Corte di cassazione a Sezioni unite civili, con l’ordinanza 19523/2018. La vicenda posta a base della ordinanza trae origine da un ricorso proposto da un contribuente dinanzi al Tribunale di Trieste per opporsi a un avviso di addebito emesso nei suoi confronti dall’Inps per contributi Ivs (invalidità, vecchiaia e superstiti) presuntivamente dovuti, a seguito di un avviso di accertamento emesso sempre nei suoi confronti per l’anno di imposta 2010 dalla direzione provinciale delle Entrate di Trieste. Costituitosi in giudizio, l’Inps eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che il processo si sarebbe dovuto incardinare dinanzi alla Ct. Il ricorrente, a sua volta, chiedeva, in base all’articolo 41, comma 1 del Codice di procedura civile, la conferma della giurisdizione del giudice ordinario.

Nell’accogliere l’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione proposta dal contribuente, le Sezioni unite hanno precisato che la giurisdizione si determina in base alla natura giuridica della controversia, a prescindere dalla procedura di esazione adottata. Ne consegue che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario la controversia avente a oggetto diritti e obblighi attinenti a un rapporto previdenziale, anche se la medesima ha avuto origine da una pretesa azionata a mezzo di cartella esattoriale. Ciò non solo per l’estrinseca natura del rapporto di previdenza, ma anche perché l’articolo 24, comma 5 del Dlgs 46/99 prevede che, in presenza di richiesta di contributi, è necessario proporre opposizione contro l’iscrizione a ruolo dinanzi al giudice del lavoro. Pertanto, rientrando nella giurisdizione ordinaria, il ricorso avverso la pretesa di contributi previdenziali deve essere presentato al Tribunale del lavoro. Invero, secondo l’articolo 2 del Dlgs 546/92, appartengono alla giurisdizione tributaria le liti su tributi di ogni genere e specie, inclusi interessi, sanzioni, aggi di riscossione e avvisi di classamento. In ogni caso, la giurisdizione tributaria si ferma agli atti espropriativi successivi alla notifica della cartella di pagamento e/o dell’intimazione ad adempiere. Dal momento in cui è disposto il pignoramento le liti sull’esecuzione rientrano nella giurisdizione ordinaria.

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