Il Sole 24 Ore, di Alessandro Galimberti –
Ampliamento per materia dal lavoro alle società, dai contratti al consumo a quelli con la Pae importanti modifiche procedurali, dalla possibilità di emettere provvedimenti cautelari alla chance di ricorso diretto in Cassazione. L’ arbitrato esce parecchio ridisegnato dall’imponente lavoro svolto dalla cosidetta commissione Alpa, che nei giorni scorsi ha consegnato al ministro Andrea Orlando le conclusioni di dieci mesi di studio. L’incarico ricevuto lo scorso mese di marzo riguarda in realtà la riforma organica degli strumenti di degiurisdizionalizzazione, dalla mediazione alla negoziazione assistita fino all’arbitrato. Ma proprio quest’ultimo istituto occupa la parte più rilevante del dossier consegnato al ministro, che ora dovrà decidere quali delle opzioni recepire tra le molte avanzate dalla commissione di professionisti, magistrati e tecnici dell’ufficio legislativo del ministero. Il dossier parte da un’analisi storico e giuridica degli Adr nel vecchio continente e nel nord America, per dimostrare come ormai ovunque abbiano conquistato reputazione e anche autonomia rispetto ai sistemi giudiziari con cui “collaborano”. A cominciare dalla forma più “antica” di Adr, quell’arbitrato che nel codice civile ha esordito decenni prima della altre forme di risoluzione alternativa, al punto da essere la realtà più collaudata fuori dai tribunali. Proprio in considerazione della nuova cultura ormai diffusa soprattutto tra gli avvocati, contrariamente ai luoghi comuni la commissione Alpa suggerisce di togliere le remore ancora presenti sull’arbitrato nelle cause di lavoro, che oggi sono “arbitrabili” solo se lo consente la legge o il contratto collettivo nazionale. Resta il limite di poter compromettere ad arbitrato (che diventa ritualee non più irrituale) «una specifica controversia» e comunque seguendo le regole del Dlgs 276/2003 (riforma Biagi). L’impugnazione diventa qui più elastica, potendo essere derogate convenzionalmente anche individuate rigidità degli accordi nazionali. Il lodo resta comunque sempre impugnabile per contrarietà all’ordine pubblico. L’impulso all’arbitrato tocca anche l’ambito societario, dove diventano materia di lodo tutte le controversie tra socio tra soci e società delle imprese iscritte al Registro (ma non di quelle presenti sul mercato dei capitali). Gli statuti, a questo proposito, sarebbero eteroadattati ai nuovi standard legali. La commissione Alpa apre poi ai provvedimenti cautelari dell’arbitro fino ad oggi un totem intoccabile maa condizione che rispondanoa un «regolamento precostituito per arbitrato amministrato». Importante poi l’allargamento della osmosi tra il processo e l’arbitrato, con la razionalizzazione della translatio iudicii (portare cioè davanti all’arbitro gli atti, salvi e utilizzabili, del giudice togato da cui si desidera uscire), ampliata per tutti i primi gradi, esclusa per l’appello. Altro ambito di estensione dell’arbitrato rituale è poi, almeno nell’auspicio della commissione, il Codice del consumo ma con alcuni importanti correttivi (per esempio il foro è sempre quello del consumatore) e con lo scopo di affiancare le non efficientissime class action. Non può mancare infine l’ambito della Pa, che la commissione Alpa ha percorso dal (neonato) Codice dei contrattiampliando il terreno dell’accordo bonario alle controversie con l’amministrazione, fino ai contenziosi in materia di servizi pubblici (anche qui per superare l’esperienza non eccelsa delle class action all’italiana).
Il maquillage dell’arbitrato
LAVORO E SOCIETÀ
CODICE DEL CONSUMO
Proposta per eliminare il limite dell’arbitrato del lavoro («solo se previsto dalla leggeo dai contratti collettivi »). Arbitrato esteso anche alle controversie tra socioo tra socie società, per tutte le società iscritte al registro imprese, escluse però le spa
Si introduce la possibilità di arbitrato rituale anche nei rapporti di consumo, fermoirestando il «foro del consumatore» (cioè quello in cui risiede), le garanzie di terzietà dell’arbitro e l’impugnabilità inCassazione
CONTRATTI E SERVIZI PA
IN CASSAZIONE
D’intesa con l’Anac, si implementa l’accordo bonario con la stazione appaltante. Al via l’arbitrato con la Pa anche per danni da illegittimoo mancato esercizioe anche per le controversie sui servizi pubblici (accanto alla class action)
Per quanto riguarda la procedura, si ipotizza il ricorso diretto “per saltum” in Cassazione in caso di nullità del lodo. Lo scopo è dimezzare i tempi quando la decisione viene impugnata, eliminando lo step (lento) dell’appello
DECISIONI CAUTELARI
TRANSLATIO IUDICII
Oggi gli arbitri non possono disporre provvedimenti urgenti (cautelari) come invece consentito ai giudici. La riforma ne prevede la possibilità, con la condizione necessaria di un regolamento precostituito
L’abbandono della via giudiziale, già iniziata, per seguire l’arbitrato con salvezza degli atti finora ha avuto poco successo. Ora viene ampliatoa tuttii giudizi di primo gradoe soppresso per l’appello