Il procedimento penale blocca la protezione internazionale

Il Sole 24 Ore Dossier – 

L’istituto della protezione internazionale è stato introdotto nella normativa europea dalla direttiva 2004/83/ CE, recepita in Italia con il decreto legislativo 251/2007 (“decreto qualifiche”) e successivamente modificata nel 2011 dalla direttiva 2011/95/UE, trasposta in Italia con il decreto legislativo 18 del 21 febbraio 2014. La protezione internazionale comprende lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria, la domanda di protezione internazionale si presenta alla Polizia di frontiera o all’Ufficio Immigrazione della Questura. L’interessato è autorizzato a rimanere sul territorio nazionale sino alla decisione della Commissione territoriale e poi durante la pendenza del ricorso giurisdizionale. La decisione sulla domanda di protezione internazionale è compito della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, composta da quattro membri: due del ministero dell’Interno, un rappresentante degli enti locali e un rappresentante dell’Unhcr. L’articolo 7 del decreto legge 113/2018 amplia il novero dei reati che, in caso di condanna definitiva, comportano il diniego e la revoca della protezione internazionale, includendo ipotesi delittuose ritenute di particolare allarme sociale, quali la resistenza a pubblico ufficiale, le lesioni personali gravi, le lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, le mutilazioni genitali femminili, il furto aggravato da porto di armi o narcotici e il furto in abitazione. L’articolo modifica il decreto 251/2007 che disciplina l’attribuzione della protezione internazionale e il contenuto di tale protezione. La domanda di protezione internazionale potrà essere sospesa quando il richiedente abbia in corso un procedimento penale per uno dei reati che in caso di condanna definitiva comporterebbe il diniego dell’asilo. Inoltre, se il rifugiato torna nel Paese d’origine, anche temporaneamente, perde la protezione internazionale e quella sussidiaria. Con un emendamento presentato al Senato è stato introdotto l’articolo 7 bis per istituire l’elenco dei Paesi di origine sicuri e disciplinare la procedura per la domanda di protezione internazionale manifestamente infondata. Si stabilisce che il ministero degli Esteri, di concerto con quelli dell’Interno e della Giustizia, rediga una lista di Paesi di origine sicuri sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto d’asilo e da agenzie europee e internazionali (Easo, Unhcr, Consiglio d’Europa). Il richiedente asilo che proviene da uno dei Paesi dell’elenco dovrà dimostrare i gravi motivi che giustifichino la richiesta di asilo e la sua domanda di asilo sarà esaminata in via prioritaria e con modalità accelerata. Una domanda di asilo è definita come «manifestatamente infondata» nel caso di: cittadini provenienti da Paesi di origine considerati sicuri, stranieri che hanno reso dichiarazioni incoerenti o reso informazioni false o prodotto documenti falsi, cittadini che hanno rifiutato di sottoporsi ai rilievi dattiloscopici o gravate da decreti di espulsione amministrativa, stranieri che costituiscono un pericolo per l’ordine e la sicurezza, stranieri entrati irregolarmente in Italia che non hanno presentato subito domanda di asilo. La domanda di protezione internazionale è rigettata quando un cittadino straniero può essere rimpatriato in alcune aree del Paese di origine dove non si rilevano rischi di persecuzione. Una causa di cessazione dello status di protezione internazionale è il rientro nel Paese di origine, qualora non sia giustificato da gravi e comprovati motivi. L’articolo 9 del Dl esclude dal beneficio dell’autorizzazione a rimanere sul territorio nazionale i richiedenti asilo che reiterino la domanda per ritardare o impedire l’esecuzione di un provvedimento di allontanamento, ovvero perché la prima domanda reiterata è stata giudicata inammissibile o rigettata perché infondata. Per domanda reiterata si intende un’ulteriore domanda presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente o un’ulteriore domanda presentata quando il richiedente ha esplicitamente ritirato la domanda precedente. È prevista un’audizione in tempi rapidi davanti alla commissione territoriale per il rinoscimento della protezione internazionale per coloro che sono sottoposti a procedimento penale relativo ad alcuni tipi di reato, oppure sono stati condannati anche in maniera non definitiva e la presentazione del ricorso giudiziario non impedisce la misura dell’espulsione dal territorio nazionale.

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