Il processo penale è telematico

ItaliaOggi – 

Via libera al processo penale telematico, che ha dovuto aspettare la pandemia Covid per muovere i primi veri passi: la modalità online è la regola per deposito degli atti, comunicazioni e notifiche, mentre il cartaceo resta solo come alternativa per gli atti che le parti compiono personalmente. E l’imputato non detenuto può dichiarare domicilio per le notifiche anche presso la sua mail. È quanto emerge dagli emendamenti della guardasigilli Marta Cartabia al ddl delega As 2435 per la riforma Cpp all’esame della Camera. Ancora. Il giudizio si svolge in assenza dell’imputato soltanto quando ci sono elementi certi per ritenere che l’interessato sappia della pendenza del processo e non sia presente per scelta volontaria e consapevole. Ma quando non ci sono le condizioni per il giudizio in assenza scatta la sentenza inappellabile di non luogo a procedere. Transizione graduale Atti e documenti processuali possono essere formati oltre che conservati in modalità telematica, ma ne va garantita l’integrità: sarà un decreto del ministro a definire le regole tecniche per depositi, comunicazioni e notifiche, mentre per la normativa di dettaglio basterà il provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati della Giustizia. Il tutto con una disciplina transitoria ispirata alla gradualità, che consideri l’adeguatezza delle strutture: Csm e Consiglio nazionale forense contribuiscono a indicare i tipi di atti per i quali conservare l’alternativa del cartaceo e i termini per il passaggio al nuovo regime. In caso di malfunzionamento dei sistemi vanno predisposte alternative valide e comunicazioni tempestive per gli utenti. Conoscenza effettiva L’imputato che non si trova non ristretto in carcere o in altri istituti deve dare all’autorità che procede il numero di cellulare e l’indirizzo email fin dal primo contatto. E la posta elettronica può essere il recapito cui il suo difensore inoltra le comunicazioni: il professionista va avvisato di eventuali cambiamenti, ha diritto a conoscere i numeri telefonici dell’assistito e non risulta passibile di inadempimento degli obblighi che derivano dal mandato se la comunicazione omessa o ritardata è dovuta a un fatto del cliente. Sono eseguite direttamente con la consegna al legale tutte le notifiche all’imputato successive alla prima e diverse dalla citazione in giudizio: al primo contatto è previsto un avviso in tal senso. E vengono previste opportune deroghe quando l’interessato è assistito da un difensore d’ufficio e non ha ricevuto il primo atto di persona oppure con consegna a un familiare convivente o al portiere dello stabile. Insomma: l’obiettivo è garantire l’effettiva conoscenza del procedimento. Ricerca e latitanza Veniamo al processo in assenza. L’imputato deve essere citato a giudizio a mani proprie o con altre modalità che gli rendano per certo noti il luogo e la data del processo. Ma soprattutto l’interessato va avvisato che la decisione può essere adottata anche se lui non partecipa alla causa. Per la notifica dell’atto introduttivo è consentito utilizzare la polizia giudiziaria. Il giudice ha facoltà di procedere in assenza dell’imputato quando ritiene provato che l’interessato sappia che pende il processo, ad esempio in base alle modalità con cui risulta compiuta la notifica: la decisione va assunta all’udienza preliminare o, in mancanza, alla prima udienza fissata nel giudizio. Ma non ci sono le condizioni per il processo in assenza, il giudice pronuncia il non doversi procedere. Finché non scadono i termini, tuttavia, le ricerche dell’interessato continuano e durante questo periodo le prove non rinviabili si assumono a richiesta di parte con le forme previste dal dibattimento. E quando la persona ricercata viene rintracciata? Il giudice deve revocare il non luogo a procedere e fissare una nuova udienza: nel processo di primo grado non si tiene conto ai fini della prescrizione del periodo compreso fra la sentenza di non doversi procedere e il momento in cui l’interessato viene trovato. Il reato è comunque dichiarato estinto quando risulta superato il doppio dei termini ex articolo 157 Cp. Scattano deroghe ad hoc per l’imputato nei cui confronti risulta emessa ordinanza di custodia cautelare senza che vi fossero i presupposti della dichiarazione di latitanza, che deve peraltro essere motivata sulla consapevolezza della misura e sulla volontà del destinatario di sottrarsi.

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