Il processo telematico obbliga al domicilio digitale



Il Sole 24 Ore Dossier – Laura Ambrosi E Beatrice Santoro

Per una corretta instaurazione della controversia, nell’ottica del rispetto del contraddittorio tra le parti, gli atti d’impugnazione vanno notificati prima della costituzione in giudizio. Per quanto riguarda l’atto di appello, la notifica può avvenire, a fronte del rinvio dell’articolo 20 del Dlgs 546/92 alle normative disciplinanti il primo grado di giudizio, alternativamente: a) secondo le previsioni del Codice di procedura civile, in particolare l’articolo 137; b) a mezzo del servizio postale, con la spedizione dell’atto in plico raccomandato senza busta, con avviso di ricevimento, privo di qualsiasi segno dal quale possa desumersi il contenuto; c) all’ufficio del Mef e all’Ente locale con consegna all’impiegato, che ne rilascia una ricevuta sulla copia. La Cassazione con una recente pronuncia (Cassazione 10322/19), puntualizza, però, che l’appello proposto con un atto notificato a mezzo del servizio postale è inammissibile se entro il termine per la costituzione in giudizio non viene depositato il cosiddetto avviso di ricevimento. Nel caso del giudizio di legittimità, il ricorso, invece, va notificato secondo le particolari modalità previste dal Codice di procedura civile, a pena d’inammissibilità. Fra queste rientra anche la notifica a mezzo posta, la quale, come espressamente chiarito dai giudici della Corte, ai fini del perfezionamento richiede il deposito dell’avviso di ricevimento entro l’udienza di discussione. Questa non potrà essere rinviata al fine di consentire tale espletamento, ma sarà soggetta a una possibile rimessione in termini, previa prova documentale di richiesta di un duplicato dell’avviso di ricevimento. Nel caso di notifica effettuata direttamente dal procuratore del ricorrente, la Corte di legittimità ha chiarito che non può essere considerata inesistente, ma sarà nulla (Cassazione 11411/19). La ragione sta nel fatto che, pur discostandosi dal paradigma, è certamente riconoscibile come un vero e proprio atto notificatorio, sia dal punto di vista della consegna materiale dell’atto, sia del potere conferito al difensore di notificare secondo questa modalità gli atti processuali. L’introduzione e la diffusione del processo tributario telematico (Ptt), ha comportato una modifica nell’assetto del paradigma delle notifiche. In particolare, in base all’articolo 16 bis del Dlgs 546/1992 sono sorti nuovi obblighi per il difensore, a partire dalla creazione di un domicilio digitale, coincidente con l’indirizzo Pec dello stesso, al quale poter inoltrare comunicazioni e notifiche. Al riguardo le Sezioni unite con la sentenza 23620/18 hanno precisato che lo stesso è tenuto a darne comunicazione all’ordine di appartenenza, con conseguente inserimento nei registri Ini-Pec e Reginde. Ai fini del perfezionamento della notifica telematica, sarà necessario: a) trasformare l’atto in un documento informatico, nel formato che ne garantisca la non alterazione, (generalmente Pdf/A-1a o Pdf/A1b,); b) firmare con la firma elettronica qualificata o digitale il documento, per garantirne l’integrità, l’autenticità e la provenienza; c) inviarlo tramite Pec. La corretta conclusione del procedimento di notificazione, in ottemperanza a quanto asserito dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 75 del 2019, avverrà secondo due differenti modalità. La prima in tempo reale per mittente e destinatario, se la notifica è eseguita prima delle ore 21.00; la seconda, se il procedimento è iniziato tra le ore 21.00 e le 24.00, al momento della generazione della ricevuta di consegna per il mittente, mentre alle ore 7.00 del giorno successivo per il destinatario.

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