Il Tar Lazio annulla la multa di 900 mila euro al Cnf

Italia Oggi, di Gabriele Ventura –

Il Tar Lazio annulla la multa di 900 mila euro al Cnf Il Tar annulla la maxi sanzione Antitrust da quasi un milione di euro per il Consiglio nazionale forense. Per mancata garanzia del contraddittorio e non riconducibilità dei fatti sanzionati a un’ipotesi di inottemperanza. Si tratta, in particolare, della seconda multa da 912.536,40 euro inflitta dal Garante della concorrenza e del mercato al Cnf per non aver ottemperato a quanto disposto dal primo provvedimento del 22 ottobre 2014, con cui l’Agcm comminava una sanzione analoga per aver posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (caso Amica card, si veda ItaliaOggi del 28 aprile 2016). Il Tar Lazio (sentenza n. 5063/2016 pubblicata l’11 novembre scorso ed emanata il 19 ottobre 2016) ha accolto quindi il ricorso del Cnf, laddove lamentava di non essere stato sentito dal Collegio dell’Autorità nel corso del procedimento istruttorio e di non aver posto in essere un comportamento inottemperante al precedente procedimento sanzionatorio emanato dall’Antitrust. Ma entriamo nel dettaglio, con il Garante che, in base a quanto risulta a ItaliaOggi, sta valutando la possibilità di ricorrere al Consiglio di stato. Il ricorso. Il caso riguarda il provvedimento n. 25154 del 22 ottobre 2014, con cui l’Antitrust riteneva che il Cnf avesse posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza, irrogando una sanzione amministrativa pari a 912.536,40 euro, confermata poi anche dal Consiglio di stato. Con successiva delibera del 27 maggio 2015, n. 25487, l’Agcm avviava un nuovo procedimento per contestare al Cnf l’inottemperanza alla precedente delibera, rilevando come il parere 48/2012 «incriminato» non risultava rimosso né dalla banca dati del Cnf, né dalla sezione del sito web dedicato alla deontologia forense. Altro profi lo di inottemperanza veniva rilevato nell’introduzione, nel nuovo codice deontologico forense, dell’art. 35, con cui si ribadiva la legittimità dell’utilizzo dei soli siti web con domini propri senza reindirizzamento. Contro la nuova sanzione da 900 mila e rotti euro, il Cnf ha presentato ricorso lamentando la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Inoltre, a parere del Cnf, il comportamento considerato inottemperante al precedente procedimento sarebbe privo della ritenuta idoneità a reiterare la violazione già sanzionata. La sentenza. Secondo il Tar, il ricorso del Cnf va accolto nella parte in cui sostiene la mancanza della garanzia del contraddittorio. Pur non essendovi una rigida procedimentalizzazione e una netta distinzione tra fase istruttoria e decisionale, secondo il Tar esiste una diversifi cazione tra competenze degli uffi ci e del Collegio, cui compete l’attività valutativa propria dell’Agcm, inclusa l’audizione delle parti laddove ne facciano richiesta entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione delle risultanze istruttorie. «Tale comunicazione», osserva il Tar, «assolve a una peculiare e ineludibile fi nalità di garanzia del contraddittorio, atteso che, oltre a delimitare defi nitivamente l’oggetto del futuro provvedimento sanzionatorio, essa orienta anche il contenuto e le forme dell’attività difensiva della parte». Inoltre, per il Tar è fondato anche il secondo motivo di doglianza perché «all’automatismo del meccanismo con cui il professionista viene assoggettato alla nuova sanzione, deve corrispondere un altrettanto schematico meccanismo di accertamento, nel senso che l’inottemperanza deve ravvisarsi solo quando sussiste una, facilmente apprezzabile, reiterazione di una condotta identica a quella già oggetto di sanzione». Nel caso di specie, invece, il parere del 2012 inibiva l’utilizzo della pubblicità informatica da parte degli avvocati, mentre la delibera dell’ottobre 2015 non fa alcun riferimento alla stessa preclusione, non menzionando alcun divieto di utilizzo delle piattaforme informatiche ma censurando esclusivamente le pratiche di accaparramento di clienti a mezzo di procacciatori di affari. Si tratta, quindi, secondo il Tar, di una fattispecie autonomamente rilevante, ai fi ni Antitrust, e non sussiste alcuna ipotesi di inottemperanza.

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