Il verbale è nullo se non garantito il diritto di difesa

Il Sole 24 Ore – 

Se nel corso della verifica fiscale emergono indizi di reato scatta immediatamente l’obbligo di garantire l’esercizio dei diritti difensivi al contribuente. In difetto il verbale redatto successivamente è inutilizzabile. A fornire questa interpretazione è la Corte di cassazione, sezione terza penale, con la sentenza 54590 depositata ieri.

Un contribuente indagato per dichiarazione infedele e sottrazione fraudolenta lamentava, a seguito di un sequestro, che le dichiarazioni rese nel corso del controllo fiscale e poste a base della contestata sottrazione fraudolenta erano state acquisite senza l’osservanza delle garanzie difensive nonostante fossero già emersi indizi di reato.

Per tale ragione chiedeva l’inutilizzabilità della parte di verbale in cui erano recepite tali dichiarazioni,

La Suprema corte ha condiviso la tesi difensiva, fornendo interessanti spunti interpretativi. Innanzitutto, in base all’articolo 220 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale, sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del Codice di procedura penale.

L’obbligo previsto dalla norma fa riferimento a “indizi di reato” e, quindi, si perfeziona in un momento antecedente al manifestarsi della comunicazione di notizia di reato al pm; quest’ultimo, infatti, si pone in relazione ad una fattispecie criminosa sufficientemente determinata nei suoi principali elementi oggettivi, anche se non nel dettaglio, mentre l’indizio di reato presuppone che, sulla base di uno o più fatti già rilevati, sia presumibile desumere l’esistenza di un reato.

A questo riguardo i giudici di legittimità evidenziano ulteriormente che sono inutilizzabili le dichiarazioni dell’indagato rese nel corso dell’attività ispettiva nei cui confronti siano emersi anche semplici dati identificativi di un fatto apprezzabile come reato e le cui dichiarazioni, ciononostante, siano state assunte senza garanzie difensive.

Nella specie, nel corso del controllo erano già emersi indizi di reato in merito alla dichiarazione infedele e quindi era necessaria la presenza del difensore.

La sentenza evidenzia poi l’irrilevanza della distinzione del tutto nominalistica – eseguita, nella specie, per invocare l’inapplicabilità delle garanzie – tra indizi di reato e «perplessità dal punto di vista contabile» necessarie di approfondimenti. Era palese, infatti, l’esistenza di una conclamata evasione di imposta tanto che nel provvedimento cautelare si faceva addirittura riferimento a situazioni fiscali ulteriori e più ampie ricomprendendo quindi già i fatti accertati penalmente rilevanti.

In conclusione, il presupposto dell’operatività dell’articolo 220 è la sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall’inchiesta amministrativa e nel momento in cui si palesa, a prescindere anche dalla circostanza che esso possa essere riferito a una persona determinata.

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