Intercettazioni, utilizzo più ampio ma con giudizio


Il Sole 24 Ore – Giovanni Negri –  Più spazio all’utilizzo delle intercettazioni, ma con giudizio. Anche quando riguardano reati per i quali non sono state espressamente autorizzate.

È questa la conseguenza della decisione delle sezioni unite penali, anticipata per ora solo con informazione provvisoria, la 25/2019.

Il principio fissato, a fronte di un contrasto tra le sezioni semplici della Corte, stabilisce che il divieto di utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali siano state autorizzate, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza, «non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi ai sensi dell’articolo 12 del Codice di procedura penale a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata ab origine disposta, sempre che rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge».

Al centro del caso approdato alle Sezioni unite c’è l’impugnazione della difesa di un imputato, condannato per peculato e falso ideologico, rispetto al quale era stato considerato utilizzabile il materiale acquisito tramite intercettazioni che però erano state autorizzate per reati diversi.

Utilizzazione contestata dalla difesa perchè il collegamento sarebbe stato solo occasionale e non sarebbe stata individuabile nessuna connessione tra i diversi reati.

Le Sezioni unite si sono così confrontate con due orientamenti, entrambi cristallizzati in pronunce delle sezioni semplici.

Il primo afferma che, in presenza di un’autorizzazione emessa per uno dei reati per i quali è ammesso l’uso di intercettazioni, le operazioni possono essere considerate utilizzabili per tutti i reati relativi al medesimo procedimento.

Una linea di ampia utilizzabilità in base alla quale l’emergere di reati ulteriori non può essere considerato escluso dall’ambito di operatività dell’articolo 266 del Codice di procedura penale (che individua il catalogo dei delitti per i quali sono ammesse le intercettazioni), permettendo l’utilizzabilità del contenuto delle comunicazioni acquisite.

A questo orientamento se ne contrappone un altro, che ha in varie sentenze fatto propria una nozione sostanziale, centrata sulla relazione strutturale e investigativa tra i reati.

Una soluzione che le pronunce in questione considerano equilibrata in rapporto anche alla necessità di un equilibrio costituzionale, tanto da scongiurare una delega in bianco e permettere che la diretta utilizzabilità dipenda dall’accertamento della notizia di reato «dinamicamente intesa» alla base dell’autorizzazione.

Da chiarire la nozione di «diverso procedimento»: se applicabile solo a procedimenti distinti sin dall’origine o anche nel caso di notizia di reato che emerge dalle stesse intercettazioni, ma priva di collegamento strutturale, probatorio e finalistico con quelli oggetto di autorizzazione.

La soluzione messa a punto dalle Sezioni unite si ancora ai casi di connessione previsti dal Codice di procedura penale all’articolo 12.

Quindi via libera, a valle, all’utilizzo nel procedimento dei contenuti di intercettazioni che riguardano altri reati rispetto a quelli per i quali, a monte, l’autorizzazione ra stata concessa per esempio quando i reati sono stati commessi nell’ambito di un medesimo disegno criminale oppure quando la medesima persona è imputata di più reati commessi con una sola azione.

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