Il Sole 24 Ore – Laura Ambrosi – Gli interessi maturati dopo la cessazione degli effetti della sospensiva sono dovuti anche se il contribuente ha definito la lite È questa la singolare interpretazione di alcuni uffici dell’agenzia delle Entrate.
Nelle scorse settimane sono state notificate cartelle di pagamento con richiesta “interessi di sospensione” maturati nelle more del giudizio. In particolare, in pendenza del processo di primo grado, il ricorrente aveva ottenuto la sospensione del pagamento del terzo a titolo provvisorio delle imposte contenute nell’accertamento impugnato. Successivamente, la Ctp respingeva il ricorso e il contribuente proponeva appello.
La controversia, pendente in secondo grado, è stata definita dal contribuente attraverso la recente definizione delle liti (articolo 6 Dl 119/2018). Ricevuta la cartella con richiesta di interessi, è stata presentata istanza di autotutela per l’annullamento integrale, evidenziando l’avvenuta definizione.
L’Agenzia ha negato l’annullamento ritenendo che gli effetti della definizione agevolata delle liti tributarie non possano estendersi oltre quanto espressamente previsto per legge, atteso che il citato articolo 6 del Dl 119 sul punto non prevedrebbe alcunché.
Inoltre, la definizione agevolata delle liti pendenti è una modalità di estinzione della pretesa erariale equiparabile al pagamento con la conseguenza che «dall’integrale assolvimento dell’obbligazione tributaria principale scaturisce la conseguente debenza dell’obbligazione accessoria relativa agli interessi di sospensione».
Infine viene precisato che la richiesta degli interessi è stata avanzata con un distinto atto riscossivo (ossia la cartella di pagamento) che non può ritenersi in alcun modo “assorbito” dalla definizione del prodromico atto impositivo in mancanza di una specifica previsione di legge in tal senso.
In sostanza, secondo l’Ufficio, la definizione agevolata non può estendersi agli atti conseguenti al contenzioso intrapreso.
La posizione assunta desta molte perplessità. In primo luogo, pare assolutamente in contrasto con la ratio della norma: il legislatore, infatti, attraverso la sanatoria ha evidentemente inteso eliminare quanto più contenzioso pendente possibile. È evidente quindi, che la lite debba essere valutata nel suo complesso, ossia includendo anche gli atti conseguenti al provvedimento impugnato. In secondo luogo, nella norma, nei documenti di prassi dell’Agenzia, nel provvedimento attuativo e nelle istruzioni sono precisate almeno due circostanze che smentirebbero la tesi dell’Ufficio:
l’articolo 6 citato consentiva ai contribuenti di chiudere le vertenze fiscali attraverso il pagamento di determinati importi correlati al valore ed allo stato della controversia, al netto delle sanzioni e degli interessi. Ne consegue così che qualunque genere di interesse legato alla controversia pendente, deve ritenersi escluso;
era possibile scomputare dalle somme dovute gli importi versati in pendenza di giudizio a qualsiasi titolo, di spettanza dell’ente impositore. Va da sé che, se non si fosse chiesta la sospensione, il contribuente avrebbe corrisposto imposte e relativi interessi, che avrebbe potuto scomputare dalle somme lorde dovute.
Da ultimo, nei confronti del contribuente che non ha ottenuto o chiesto la sospensiva, gli interessi relativi alle maggiori imposte pretese sono maturati senza interruzione e questi sono stati “annullati” per effetto dell’eventuale definizione della lite, per cui non si comprenderebbe per quale ragione, se i medesimi interessi sono stati interrotti dalla sospensiva e poi ricalcolati, si considerino non collegati ai maggiori tributi pretesi e quindi non definiti con l’adesione alla sanatoria delle liti pendenti.