Il Sole 24 Ore – Giovanni Negri – Class action in dirittura d’arrivo. E senza modifiche. Ieri la commissione Giustizia del Senato ha concluso l’esame del provvedimento che ora aspetta il via libera dell’Aula; il testo del Ddl è stato approvato nell’ottobre scorso dalla Camera. La nuova class action, appannaggio dei 5 Stelle, si avvia al sì finale confermando un impianto assai contestato dalle imprese, con Confindustria in prima fila nel metterne in evidenza le criticità.
Nel dettaglio, l’azione di classe cambia innanzitutto la sua collocazione, venendo traghettata dal Codice del consumo al Codice civile. Passaggio tutt’altro che formale, dal momento che, anche per effetto di questo cambiamento, l’azione non sarà più proponibile solo dai consumatori, ma da chiunque avanza delle richieste di risarcimento in relazione a «diritti individuali omogenei».
L’azione sarà quindi nella disponibilità di ogni singolo appartenente alla classe, oltre che dei soggetti collettivi che tutelano in maniera organizzata i diritti lesi. Le ipotesi di illecito che possono giustificare un’azione di classe sono, così, individuate, non solo in quelle di responsabilità contrattuale, in linea con quanto già oggi previsto dal Codice del consumo, ma anche in quelle di qualsiasi responsabilità extracontrattuale (oggi invece possono essere fatti valere solo illeciti relativi a pratiche commerciali scorrette e a comportamenti anticoncorrenziali). La competenza sarà del tribunale delle imprese, la domanda si proporrà con ricorso e al procedimento si applicherà il rito sommario di cognizione. Per assicurare una pubblicità significativa alla procedura, il ricorso, insieme al decreto di fissazione dell’udienza, verrà pubblicata su un portale del ministero della Giustizia.
La modalità di adesione è digitale con invio tramite pec. Ma nella classe si potrà fare ingresso anche successivamente, una volta pronunciata la sentenza di accoglimento della domanda. Proprio questo è uno dei punti più critici, sottolineati da Confindustria: la previsione di una doppia fase di adesione provoca infatti una costante incertezza sulle dimensioni della classe, e, di conseguenza, rende problematica una stima dell’impatto che la class action potrebbe avere per l’impresa; inoltre, la preoccupazione è per una dilatazione della classe per l’effetto di condotte opportunistiche da parte di chi potrebbe scegliere di aderire solo dopo avere verificato il successo dell’azione.
L’adesione tardiva, infine, rischia di rendere impervia la proposta di accordi di transazione, visto che a essere incerto sarebbe proprio il perimetro degli aderenti.
Altro aspetto assai contestato è poi l’introduzione di significativi incentivi all’azione di classe, con l’obbligo per l’impresa condannata di pagare un compenso di natura premiale al rappresentante comune della classe e agli avvocati dei ricorrenti, sulla base di scaglioni legati al numero dei componenti della classe.
Una disposizione che, è la preoccupazione delle imprese, potrebbe prestarsi a pratiche spregiudicate, contribuendo a moltiplicare il contenzioso. Nella riforma poi è stata inserita anche la possibilità di un’azione inibitoria che chiunque abbia interesse può proporre al giudice per fare cessare un comportamento posto in essere da un’impresa a danno di una pluralità di individui.