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Il Sole 24 Ore – Valerio Vallefuoco –Da oggi entra in vigore la legge che introduce in Italia la class action. Con il Dl 137/2020, a decorrenza della norma è stata per l’ennesima volta rinviata al 19 maggio 2021 (articolo 31 ter). Tuttavia, dopo ben 18 mesi di proroghe non risulta ancora realizzata l’infrastruttura regolamentare ma soprattutto tecnologica indispensabile per far partire la sperimentazione delle prime azioni collettive previste dalla nuova legge. Il ministero della Giustizia deve infatti realizzare una piattaforma informatica in grado di far dialogare gli attuali sistemi informatici, già gravati dalle attuali modalità di gestione da remoto delle udienze civili, con le nuove modalità che prevedono nuove forme di pubblicità dell’azione collettiva e il compimento di diverse attività processuali in modalità esclusivamente telematica.
Dalla lettura della nuova norma emerge che il nuovo procedimento, per poter funzionare, necessita della realizzazione del portale di servizi telematici gestito dal ministero della Giustizia. Tale portale, infatti, è espressamente previsto all’articolo 840-ter, comma 2 del Codice di procedura civile e ha lo scopo di assicurare l’agevole reperibilità delle informazioni relative a domande di azione di classe.
Il portale informatico appare da un punto di vista tecnico svolgere un funzione decisiva, soprattutto in termini di pubblicità delle azioni di classe. Si pensi, ad esempio, che l’articolo 840-quater del Codice di procedura civile, prevede che decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del ricorso nell’area pubblica del portale dei servizi telematici, non possano essere proposte ulteriori azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo resistente e quelle proposte sono cancellate dal ruolo.
Oppure si può fare riferimento all’articolo 840-quinquies, comma 1, del Codice di procedura civile, che rinvia alla data di pubblicazione sul portale delle ordinanze del giudice per la decorrenza dei termini perentori per l’adesione all’azione di classe da parte di soggetti portatori di diritti individuali omogenei.
Il lungo termine di vacatio legis di cui all’articolo 7, comma 1, della legge, quindi, ha una sua ratio. Ma esso nasconde anche la necessità di dare tempo ai possibili legittimati passivi dell’azione di classe (imprese, gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità) di tenere in debito conto, sotto il profilo delle condotte rilevanti, delle novità introdotte della nuova disposizioni in materia di azioni di classe.