La confusione normativa frena la giustizia

Milano Finanza, di Marino Longoni

Il decreto legge sull’efficienza della giustizia (dl n. 168), convertito in legge dal Senato mercoledì 19, contiene una serie di misure tese a sveltire i processi in Cassazione (come la possibilità di decidere direttamente in camera di Consiglio la maggior parte dei processi civili), regole sul processo amministrativo telematico, che diventa obbligatorio dall’1 gennaio 2017, e una serie di disposizioni organizzative volte a rendere più efficiente la burocrazia di Cassazione e tribunali amministrativi. Un ulteriore piccolo passo di un percorso che, a prescindere dal colore politico dei governi degli ultimi anni, intende rendere più efficiente e rapida l’amministrazione della giustizia. In altri termini: evitare che una barca un po’ antiquata e stracarica di incombenze naufraghi sotto il peso di un numero sempre crescente di cause che si trascinano con tempi spesso non più tollerabili. Le strategie attuate per raggiungere l’obiettivo sono state diverse: aumento dei costi di accesso alla giustizia (per scoraggiare cause meramente strumentali), riduzione di formalità e procedure, espulsione dal processo penale dei reati bagatellari, adozione del processo telematico, limiti precisi alla prolissità degli atti di avvocati e magistrati, obbligo di addebitare le spese alla parte soccombente (per limitare le cause vessatorie o dilatorie). Misure che hanno contribuito a evitare il collasso del sistema giudiziario. È indubbio però che lo strumento principe individuato per migliorare la qualità del servizio (cosa indispensabile per rendere il Paese più attraente per gli investitori stranieri) sia l’esternalizzazione. A piccoli passi, tutto ciò che non è vitale tenere sotto il controllo diretto del ministero della Giustizia è sempre più spesso gestito in outsourcing. Scelta obbligata, che ha già visto l’introduzione della mediazione obbligatoria, di quella facoltativa, della negoziazione assistita dagli avvocati nel diritto civile, delle procedure conciliative per i consumatori. Il decreto 168 fa un piccolo passo anche in tal senso con la creazione dell’ufficio del processo, che coadiuverà i giudici amministrativi in compiti non giudicanti come la ricerca della giurisprudenza o la preparazione di alcuni atti. Va riconosciuto che, in materia processuale, gli sforzi fatti seguono una linea abbastanza coerente e dovrebbero essere in grado, nel medio periodo, di velocizzare la macchina giudiziaria. Ma quasi nulla si è fatto per migliorare la legislazione nel merito, che resta spesso del tutto disorganica, tanto che, anche per i legali più preparati, spesso non è facile prevedere l’esito della controversia. La confusione normativa aumenta il flusso delle cause in entrata (non potendo prevedere cosa deciderà il giudice, perché non provarci?) Si potrebbero citare i limiti di un’organizzazione giudiziaria antistorica nella distinzione tra giudice amministrativo e civile: perché la P.A. deve avere un giudice particolare? Oltretutto il giudizio amministrativo è l’unico a non avere ancora il giudice unico, si decide sempre collegialmente. Con tutti gli sprechi che ciò comporta. E ancora: perché non pensare all’unificazione del rito civile, ancora differenziato nei vari processi del lavoro: sommario, cognizione, le sanzioni amministrative e così via? Sarebbe una bella semplificazione.

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