La Corte Europea sull’obbligo di formazione continua: gli ordini professionali sono associazioni di imprese

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La Corte di Giustizia europea dice la sua, ed è un parere autorevole ed incisivo, in materia di formazione continua, tema caro all’avvocatura.

La decisione della Corte giunge a conclusione di una vicenda originata in Portogallo tre anni or sono, allorquando quello che può essere identificato come l’organismo antitrust nazionale aveva ritenuto che le norme vigenti per la formazione dell’Ordine degli Esperti Contabili realizzassero meccanismi distorsivi del mercato, contrari ai principi promulgati dalle istituzioni europee.

Nel decidere la questione la Corte ha fermato una serie di principi che necessariamente dovranno essere tenuti presenti anche nel sistema formativo italiano.

In primo luogo la Corte ritiene che un regolamento adottato da un ordine professionale deve essere considerato come una decisione presa da un’associazione di imprese ai sensi del diritto dell’Unione in materia di concorrenza. In tal senso vengono confermati consolidati indirizzi europeisti per cui è impresa qualsiasi attività (anche di natura professionale) che offre un determinato bene o servizio dietro pagamento di un corrispettivo e che l’ordine professionale costituisce una associazione di imprese perché riunisce gli esercenti di un’arte liberale che, per il diritto europeo, sono assimilati in tutto e per tutto alle imprese.

Ed ancora: “il fatto che tali norme non abbiano influenza diretta sull’attività economica dei membri dell’Ordine professionale non incide sull’applicabilità del diritto dell’Unione in materia di concorrenza, dal momento che la violazione censurata concerne un mercato nel quale l’Ordine esercita un’attività economica”.

Infine, il regolamento adottato da un ordine professionale che pone in essere un sistema di formazione obbligatoria organizzata dal medesimo organismo “configura una restrizione della concorrenza vietata dal diritto dell’Unione, quando elimina la concorrenza per una parte sostanziale del mercato rilevante, a vantaggio di tale ordine professionale, ed impone, per l’altra parte di detto mercato, condizioni discriminatorie a danno dei concorrenti dell’Ordine”.

In altri termini nessuna limitazione può esservi, neppure da parte degli ordini professionali, al mercato per la formazione dei professionisti, perché lesiva della concorrenza. Il fatto che un Ordine professionale sia tenuto per legge a dare vita ad un sistema di formazione obbligatoria per i suoi iscritti non consente che le relative norme possano sottrarsi al rispetto dei principi vigenti in materia nel diritto dell’Unione europea.

Un atteggiamento contrario da parte degli Ordini, ha sentenziato la Corte, finirebbe per realizzare “condizioni discriminatorie a danno dei concorrenti”. Ben venga invece, un sistema formativo che dia spazio contestualmente a soggetti, anche privati, in grado di assicurare aggiornamento costante ai professionisti, meglio ancora se slegati dal controllo degli Ordini. Quanto agli effetti della decisione della Corte nel nostro Paese, le riforme recentemente attuate nel mondo delle professioni appaiono solo teoricamente coerenti con i principi fissati nella citata sentenza. Con il Dpr 137/2012, recante il regolamento di attuazione dei principi dettati dall’articolo 3, comma 5, del DL n. 138 del 2011 in materia di professioni regolamentate, pubblicato in G.U. n. 189 del 14.08.2012, è stata si introdotta la facoltà di poter organizzare corsi formativi per gli iscritti ai vari ordini anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, ma sempre previa autorizzazione dei consigli nazionali degli ordini o collegi. Aspetto, quest’ultimo, ripreso dalla legge di riforma dell’ordinamento forense, che all’art. 11 rimanda al CNF la determinazione di modalità e condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti.

Proprio la parte della normativa interna che subordina la validità formativa dell’evento, allorquando organizzato da associazioni professionali o altri soggetti abilitati, al preventivo accreditamento da parte del Consiglio Nazionale Forense o del singolo ordine territoriale, ossia gli stessi soggetti che sarebbero loro concorrenti nel mercato della formazione professionale, pare porsi in aperto contrasto con i principi richiamati dalla Corte europea.

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