Italia Oggi, di Gabriele Ventura –
Disponibile il modello per richiedere il pagamento degli indennizzi Pinto. È stato infatti pubblicato dal ministero della giustizia sul proprio sito internet e deve essere utilizzato in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 5-sexies, comma 3, legge n. 89/2001. Via Arenula precisa inoltre che la dichiarazione che il creditore deve rilasciare all’amministrazione debitrice, al fi ne di ricevere il pagamento delle somme liquidate in base alla legge Pinto, deve attestare: la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso titolo, l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta. Per quanto riguarda le azioni intraprese per l’escussione del credito, il creditore deve quindi dichiarare o di non aver intentato azioni giudiziali aventi a oggetto il pagamento delle somme dovute per il titolo indicato, come per esempio giudizi di ottemperanza o procedure esecutive, oppure, in caso abbia intentato azioni giudiziali, il creditore deve i n d i c a r e g l i estremi di riferimento: autorità giudiziaria adita, numero e anno del procedimento, oggetto della domanda, nome e indirizzo dell’avvocato patrocinante, data di presentazione della domanda, stato attuale del procedimento. Quanto alle modalità di pagamento, i pagamenti a mezzo vaglia sono possibili solo per importi fino a mille euro.