La mediazione torna ad aprile

ItaliaOggi – Procedure di mediazione obbligatorie in ambito civile sospese fi no al 15 aprile. Dopo tale data, conformemente a quanto previsto per i procedimenti giudiziali e salvo nuove disposizioni, si potrà probabilmente procedere con incontri in videoconferenza, procedura già molto diffusa in ambito di Adr (Alternative dispute resolution). Sospesi pure i termini per le procedure di negoziazione assistita obbligatoria. Questo il contenuto dell’art. 83, comma 20, del dl n. 18/2020, contenente misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e pubblicato sulla G.U. del 17 marzo scorso. Si tratta, come detto, di una disposizione che corre parallela ai provvedimenti adottati in materia di processo civile. Questo spiega perché la stessa abbia preso in considerazione soltanto le procedure defl attive che, tecnicamente, costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale, altrimenti dette obbligatorie. Anche perché nelle procedure di mediazione su base volontaria basterà una concorde volontà di rinvio da parte dei litiganti o un rinvio di tipo organizzativo predisposto dall’organismo di mediazione interpellato. La norma è chiarissima nell’indicare, in via generale, che sono sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione attivati prima del 9 marzo 2020 (data dalla quale decorrevano i termini di sospensione processuale già disposti in precedenza). Quindi, tanto per esemplifi care, sia gli incontri tra le parti e il mediatore sia le eventuali attività demandate a terzi (si pensi, ad esempio, ai soggetti incaricati di svolgere una consulenza tecnica). Per chi, invece, avesse attivato una mediazione dopo tale data o dovesse attivarla nei prossimi giorni varrà a maggior ragione quanto disposto dal comma 1 del medesimo art. 83 del dl n. 18/2020, ovvero la sospensione di qualsivoglia termine sino al 15 aprile 2020. Questo è particolarmente importante per quanti dovessero depositare (telematicamente) un’istanza di mediazione anche allo scopo di interrompere un termine di decadenza (si pensi, ad esempio, alle impugnazioni delle deliberazioni condominiali). I relativi termini sono infatti sospesi, analogamente a quanto avviene ogni anno nel periodo feriale dall’1 al 31 agosto. La disposizione in questione dispone poi opportunamente che si intendono sospesi i termini di durata massima dei procedimenti di mediazione c.d. obbligatoria di cui all’art. 6 del dlgs n. 28/2010, che indica in tre mesi dal deposito della domanda di mediazione il termine in cui la procedura dovrebbe giungere a defi nizione. Infi ne, per analogia a quanto previsto dall’art. 83 del dl n. 18/2020 per i processi civili, che dispone l’eventuale trattazione telematica dei procedimenti solo a partire dal 15 aprile, sembrerebbe che le procedure di mediazione non possano essere svolte in tale modalità, anche ove previsto dal regolamento dell’organismo di mediazione, nel suddetto periodo di sospensione delle attività.

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