L’avv. digitale guadagna di più

ItaliaOggi – 

Compenso più alto per l’avvocato telematico. Guadagna il 30% in più il legale in grado di redigere gli atti depositati online con tecniche informatiche che ne agevolino la consultazione o la fruizione. In particolare, viene premiata la capacità di consentire la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto stesso. È quanto prevede, tra l’altro, lo schema di decreto del ministro della giustizia concernente il regolamento recante modifi che al decreto 55/2014 (dm parametri), firmato l’8 marzo scorso dal ministro della giustizia e inviato alla Corte dei conti prima della pubblicazione in Gazzetta Uffi ciale. Una delle novità principali, inserita dal ministero dopo la trasmissione della bozza di decreto alle camere, riguarda proprio l’incremento del 30% per l’avvocato che utilizza tecniche telematiche. Per il resto, viene previsto che per l’avvocato che assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico possa di regola essere aumentato, per ogni soggetto oltre il primo, nella misura del 30% (anziché il 20%),fi no a un massimo di dieci soggetti, e del 10% (anziché il 5%) per ogni soggetto oltre i primi dieci, fi no a un massimo di trenta. Altra novità riguarda i giudizi innanzi al tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di stato, con il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio aumentato di regola fi no al 50% quando sono proposti motivi aggiunti. Per i giudizi innanzi al Consiglio di stato vengono poi aumentati i parametri relativi alla fase decisionale: per le controversie di valore fi no a 1.100 euro, il compenso è pari a 270 euro anziché 135, per quelle da 1.100 a 5.200 euro è pari a 1.010 euro invece di 340 euro, per le controversie da 5.200,01 euro a 26 mila, il compenso dell’avvocato sarà di 1.820 euro (nel testo precedente era 675 euro), per quelle da 26.000,01 a 52 mila euro è di 3.305 euro (anziché 1.145), mentre per le controversie di valore compreso tra 52.000,01 e 260 mila euro il compenso passa da 1.690 a 4.790 euro e per quelle tra 260.000,01 e 520 mila euro da 2.430 a 6.950 euro. Per il resto, il decreto prevede, in generale, che il giudice debba tenere conto dei valori medi indicati nelle tabelle allegate al provvedimento, che possono essere aumentati di regola fi no all’80% o diminuiti in ogni caso non oltre il 50%. Per la fase istruttoria, l’aumento è di regola fi no al 100% e la diminuzione non oltre il 70%. Quando l’avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a istanza congiunta, il compenso è liquidato di regola con una maggiorazione del 20% su quello altrimenti liquidabile per l’assistenza di un solo soggetto. Nell’ipotesi in cui la prestazione professionale non comporta l’esame di specifi che e distinte questioni di fatto e diritto, il compenso è ridotto in misura non superiore al 30%. Il compenso dell’avvocato è liquidato per fasi, che si dividono in: studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria, decisionale, fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo, fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo. Nell’ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentata fino a un quarto rispetto a quanto è liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato dall’avvocato per l’attività precedentemente svolta. Costituisce inoltre elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l’adozione di condotte abusive tali da ostacolare la defi nizione dei procedimenti in tempi ragionevoli. Nel caso di responsabilità processuale o di inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dell’avvocato soccombente è ridotto del 50% rispetto a quello altrimenti liquidabile. Infi ne, nel caso di controversie che riguardano il codice del consumo, il compenso dell’avvocato può essere aumentato fi no al triplo rispetto a quello altrimenti liquidabile.

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