L’avvocato può dialogare con la società controparte

Il Sole 24 Ore – Patrizia Maciocchi

Non viola il codice deontologico l’avvocato che invia, per conoscenza, alla società controparte copia dell’assegno per dimostrare che i suoi clienti hanno saldato il debito. La Cassazione, con la sentenza 17534 del 4 luglio scorso, accoglie il ricorso del legale, “punito” con l’avvertimento perché, ad avviso del Consiglio nazionale forense, aveva infranto il divieto di inviare direttamente corrispondenza alla parte avversa assistita da un altro difensore.

Nello specifico però la Suprema corte chiarisce che l’incolpato non aveva infranto alcuna regola. La notizia dell’avvenuto pagamento era stata mandata alla società solo per conoscenza, mentre il primo “destinatario” era il collega di controparte. Inoltre l’informazione, di natura “sostanziale” , aveva un meritorio scopo preventivo: era diretta a scongiurare l’inizio di procedure esecutive o di altre iniziative “giudiziarie” nei confronti dei suoi assistiti. L’iniziativa, funzionale a sollecitare una condotta collaborativa, non poteva essere considerata un atto contrario al codice, che scatta invece quando il filo “diretto” con la controparte è instaurato per trattare o comunque per richiedere determinati comportamenti. Azioni che sono certamente in contrasto con i principi di buona fede e lealtà.

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