Ogni consorzio civile è tale se la convivenza sociale al suo interno si fonda sul diritto e se detto consorzio si è dato un ordinamento giuridico efficace.
L’insieme delle norme giuridiche che garantisce la pacifica convivenza sociale dei suoi componenti o di uno Stato ne costituisce la sua spina dorsale; il carattere precipuo della norma è la sua generale cogenza, che non ammette deroghe (18).
L’osservanza della norma, oltre ad essere garantita dalla sanzione derivante dalla violazione del suo contenuto prescrittivo, potrebbe essere parimenti garantita o più utilmente assicurata se il suo destinatario, oltre a dover conoscere il precetto (che spesso invero ignora) fosse messo in condizioni di acquisire la consapevolezza effettiva del suo contenuto.
La comprensione dei precetti normativi, ontologicamente vitale in una società civile, è l’obiettivo perseguito dal movimento planetario che si sta sempre più diffondendo nella società moderna (19) caratterizzata dall’uso massivo di strumenti informatici, intelligenza artificiale e metaverso; ambiti nei quali la regolamentazione giuridica ha il grave e duplice limite di:
– inseguire soltanto la velocità esponenziale dei cambiamenti imposti dall’evoluzione scientifica e tecnologica in continuo divenire,
– di essere formulata dal legislatore o da giuristi esperti per soli addetti ai lavori e non anche per la generalità dei consociati (che solo i suoi naturali destinatari).
Questo lo stato dell’arte nel quale è maturato il sentimento diffuso e l’amara constatazione di dover aderire ai precetti normativi o accettare regolamenti contrattuali in modo del tutto fideistico senza comprenderne a fondo, o per nulla, né la portata del comando imposto dalla norma, né le conseguenze potenzialmente derivanti dall’aver sottoscritto o convenuto determinati accordi negoziali.
18 secondo il noto brocardo ignorantia legis non excusat 19 A partire dagli Stati Uniti, e in Europa in Finlandia
Ora, se questo è il contesto nel quale proliferano le norme giuridiche, non occorre essere
dei profeti per intuire che tale tendenza, divenuta ormai inarrestabile, per l’avanzare del progresso e pervasività del modo virtuale deve essere controllata e governata per non travolgere i suoi destinatari (i c.d.utenti).
In questo contesto è nata la nuova frontiera della comunicazione legale denominata Legal Design; si tratta di una nuova metodologia di approccio multidisciplinare al diritto, che aspira in ambito prevalentemente universitario a divenire una vera e propria disciplina di insegnamento autonoma.
Detta metodologia ha come obiettivo lo scopo di esporre in modo chiaro e semplice contenuti di tipo giuridico senza rinunciare al tecnicismo insito nella norma, utilizzando un modello di espressione non testuale (con l’uso, oltre alle immagini, anche di icone, pittogrammi, simboli ecc.) mutuando competenze specifiche proprie di professionalità diverse da quella del giurista come: grafic designers, esperti di comunicazione, architetti e informatici.
Ne deriva l’applicazione delle arti visive e dei principi di design al diritto, a totale beneficio dell’accessibilità da parte del suo destinatario.
In sintesi la mission del legal design è perseguire e rendere effettiva la comprensione di ogni testo giuridico aumentandone la sua c.d. usabilità
Detta metodologia si ispira al principio filosofico in base al quale al centro della conoscenza del diritto c’è l’utente.
In proposito, autorevoli cultori di Legal Design (20) ne hanno valorizzato la sua “funzione antropocentrica” in quanto detta metodologia richiede al giurista un cambio di cultura radicale.
Il metodo di lavoro imposto dal legal design, per individuare il percorso di semplificazione e di decodifica del testo giuridico, si basa in via preliminare sul preventivo studio dell’utente-tipo, a cui la comunicazione legale è destinata, al fine redigerne una scheda o “profilarlo” e tarare la comunicazione in modo che la sua traduzione visiva risulti, all’esito del processo, il più possibile trasparente ed obiettiva,
fedele ed esente da manipolazioni.
In sintesi, proprio partendo dal destinatario naturale della norma o del messaggio giuridico, il gruppo di lavoro interdisciplinare “traduce” in immagini o decodifica con parole chiare il contenuto del testo giuridico, ovvero ricorre al loro uso combinato, per aumentarne la sua comprensione e renderlo più accessibile.
In questo senso l’approccio del legal design al diritto ha, o quanto meno tende ad avere, un contenuto etico elevato, proponendosi di attuare un diritto a servizio della persona, e non il contrario, con l’ausilio delle immagini o arti visive.
Il pericolo insito nel “processo” di semplificazione dei contenuti giuridici è quello di tradirne il loro reale significato, atteso che un uso improprio delle competenze multidisciplinari (di comunicazione e/o arti visive) potrebbe prestare il fianco a manipolazioni del messaggio giuridico da rendere più accessibile, o, se troppo disinvolto, a realizzare attività promozionali piuttosto che divulgative del messaggio medesimo.
I rischi concreti rappresentati, derivanti dalla narrazione “visiva” del diritto, hanno indotto i cultori della materia a pensare di scrivere un Legal “Manifesto” e a studiare le linee-guida che consentano di individuare modelli, immagini e standard condivisi, accessibili e compatibili con le macchine, validati in modo da preservare l’integrità e intellegibilità del testo giuridico sempre verificabili per scongiurare il rischio concreto che il legal design diventi una nuova black box (21).
In questa direzione, ed in attesa che il legal design diventi una vera e propria disciplina autonoma, l’auspicio è che il Garante voglia cogliere la sfida lanciata dalla coordinatrice
del tavolo, Prof. Monica Palmirani, all’esito degli “Stati Generali della Privacy” a 31 conclusione di uno dei 17 tavoli tecnici (dedicato espressamente al legal design) di costituire presso l’Autorità del Garante italiano della Privacy una Task Force in materia
appunto di legal design, come già avvenuto in altri Stati europei, per avviare un’azione strutturale volta a promuovere la cultura e l’etica in ambito di legal design, a educare
e formare buoni cittadini digitali .
Il prossimo appuntamento per i cultori della materia è il Summit di Legal Design che si terrà a Helsinki il prossimo 14-15 settembre 2023 (22).
Una nuova metodologia: chiarezza nella scrittura e linguaggio visivo
Preso atto del nuovo metodo di lavoro a disposizione del giurista e del gruppo di lavoro multidisciplinare, occorre ora che egli, in luogo di concentrarsi sull’autore del documento giuridico, valorizzi invece l’utente, ovvero proprio il destinatario finale del documento.
Il giurista, abbandonato il suo linguaggio, troppo tecnico e mediamente oscuro ai più, destrutturi il messaggio e/o il documento, schematizzandolo senza incidere negativamente sul contenuto, rectius senza manipolarlo, ricorrendo a modelli contrattuali e policy aziendali che tutelino l’esigenza di chiarezza e comprensione da parte dell’utenza sia nel settore privato che nella P.A.
La certezza del diritto sarà certamente favorita dall’applicazione concreta della nuova metodologia.
Infatti, perché un prodotto di Legal Design possa dirsi effettivamente rispondente alle sue caratteristiche necessarie, affinché sia veramente tale, è indispensabile che ponga l’utente specificamente considerato nella condizione non di rispondere a un riflesso, né di seguire un condizionamento, ma di scegliere, per quanto possibile, in piena autonomia e consapevolezza.
In proposito l’ordinamento italiano contempla già alcuni settori di sperimentazione in ambito sanitario, assicurativo, privacy ed infine anche in ambito sindacale (in relazione
ad es. alle comunicazioni del datore di lavoro destinate ai dipendenti) ma i risultati finora acquisiti non sono ancora performanti. (23)
La “natura” necessariamente multi/intra/transdisciplinare della metodologia del Legal Design impone sia notevole rigore scientifico, sia consapevolezza dei cambiamenti (tra gli altri, di lavoro, di ricerca, di comprensione di contenuti e di relativa comunicazione) che interesseranno, nei prossimi anni, anche gli operatori del settore giustizia e, soprattutto, gli avvocati che a pieno titolo, se formati, potranno essere coinvolti – a monte- nell’uso di tale metodologia, la quale solo in apparenza, importerà una disintermediazione a sfavore dell’avvocato, a causa della prevedibile riduzione del contenzioso.
La chiarezza della scrittura
È sotto gli occhi di tutti che la domanda di qualità, tempestività ed efficienza dei servizi legali impone di ripensare all’offerta delle prestazioni e all’organizzazione del lavoro con logiche molto più complesse delle precedenti e in linea con l’evoluzione.
Ciò ancor più in questo periodo ove la produzione normativa (spesso caratterizzata da scarsa qualità sia formale che sostanziale) raggiunge livelli smisurati.
Si impone un nuovo modo di svolgere la professione non solo per stare al passo con il cambiamento, ma anche per non rischiare che alcuni ambiti vengano assorbiti da altre professioni.
23 Il Regolamento Ue n. 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR) prescrive di fornire, al soggetto interessato al trattamento dei propri dati personali, note informative in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto. In ambito sanitario, la Direttiva 2011/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6.11.2001, stabilisce che il foglietto illustrativo dei medicinali debba essere redatto in termini chiari e comprensibili dagli utenti, precisando che l’imballaggio esterno e il foglietto illustrativo possono riportare segni o pittogrammi miranti a rendere più esplicite le informazioni necessarie e utili, con esclusione di qualsiasi elemento di carattere promozionale. In materia assicurativa, il Regolamento IVASS del 2.08.2018 n. 41 sottolinea che la documentazione pre-contrattuale e contrattuale deve essere redatta in un linguaggio e uno stile chiaro e sintetico, così da facilitare la comprensione delle informazioni in essa contenute, precisando che ciascuna sezione del documento informativo pre-contrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita) è contraddistinta da un’icona, posta al suo inizio, che ne rappresenta visivamente il contenuto.
La sfida per gli avvocati, dunque, è quella di conservare l’identità, ma di rinnovarsi organizzativamente e culturalmente così da rispondere a tutte le istanze provenienti
dalla società e non da ultimo alla forte pressione concorrenziale. 33
Il Legal design si colloca in questa richiesta e suggerisce, tra le altre, una revisione del linguaggio giuridico che può diventare ottimo strumento di comunicazione e di contatto necessario per concretizzare la conoscibilità e l’affidabilità dell’ordinamento giuridico ai più.
È esperienza quotidiana come l’uso di espressioni “dotte”, di formule arcaiche, di citazioni latine, spesso renda complicato se non incomprensibile la lettura di un testo; il “legalese” è ciò che si è imparato durante gli anni di pratica, è un linguaggio dal quale è difficile scostarsi, perché, a dirla tutta, aiuta a sentirsi parte della categoria degli eruditi del diritto.
Eppure, leggere un atto in cui si rincorrono – a volte senza un filo logico – pensieri poco chiari e fatti altrettanto oscuri, determina una difficoltà non solo per la controparte chiamata a difendersi, ma anche per il Giudice chiamato ad emettere la sentenza.
L’avvocato può essere tra i primi innovatori del cambiamento nel settore del diritto modificando radicalmente le abitudini di comunicazione con l’adozione di uno stile di esposizione e scrittura chiaro semplice, diretto e accessibile così da raggiungere con immediatezza e chiarezza qualunque destinatario, che sia il Giudice in un processo, la controparte in una negoziazione o lo stesso cliente che legge un parere.
Perché se un testo è chiaro, è più facile comprendere le diverse posizioni e semplificare la ricerca di una soluzione.
La chiarezza non è banalità, anzi, impone un esercizio di sintesi e di ricerca della parola corretta che l’avvocato può certamente svolgere.
E’ dunque necessaria una modifica delle modalità comunicative per evitare quelle espressioni che determinano la poca chiarezza.
Così, ad esempio, la sostituzione dei latinismi non necessari, con le corrispondenti
parole italiane, riporta il lettore poco abituato a frequentare le aule del tribunale a
sentirsi “capito” e ascoltato; o, ancora, evitare termini ambigui (è il caso di “ovvero”che può avere valore disgiuntivo o esplicativo) scansa problematiche di interpretazione di un contratto.
La chiarezza e sinteticità richiesta con la riforma Cartabia deve quindi diventare un’opportunità non già un limite per l’avvocato, nuovo comunicatore del diritto nel terzo millennio.
Per tale motivo debbono essere abbattuti tutti i muri della millenaria modalità di comunicare per ricorrere anche a nuovi strumenti innovativi come ad esempio quelli recuperati dal linguaggio visivo, utile ad attribuire l’immediatezza a un messaggio di contenuto giuridico.
Pensiamo ad una vetrofania che riporta il testo normativo di un divieto rispetto a quella ove è semplicemente disegnato un semaforo rosso accanto al comportamento vietato.
La comunicazione visuale è efficace e diretta e, se correttamente veicolata, può costituire un ottimo strumento di Legal design.
Del resto è indubbio che le planimetrie allegate ad un contratto di vendita – in caso di contestazione – integrano per la S.C. elementi fondamentali volti a ricostruire la reale volontà delle parti; al pari dunque dovrebbe ritenersi tale anche la produzione e allegazione di grafici e tabelle volte ad esempio a stabilire il cronoprogramma di realizzazione delle opere nei contratti di appalto.
La nuova modalità di comunicare per l’avvocato dovrebbe così utilizzare diagrammi, infografiche, mappe, icone, senza timore di svilire la professione, ma anzi, nella consapevolezza che l’uso di un linguaggio universale direttamente appreso da tutti, ha il pregio di poter essere direttamente comprese dagli utenti.
Cosa ci riserverà il futuro? “Ai posteri l’ardua sentenza” (24)
A cura di Donata Cappelluto e Carolina Brunazzetto
Note
18) secondo il noto brocardo ignorantia legis non excusat
19) A partire dagli Stati Uniti, e in Europa in Finlandia
20) Prof. Alessandro Colella e Andrea Strata, 26 aprile 2022 Il legal design: una nuova prospettiva di accessibilità e democratizzazione del linguaggio giuridico. L’Eurispes.it
21) Sistema che non permetta di verificare che, partendo da condizioni iniziali date, si ottengano dei risultati precedentemente teorizzati; diversamente da come avvenuto in passato e può ancora avvenire cioè senza poter “vedere” ciò che accade all’interno della black box stessa: i passaggi e i processi interni alla scatola nera restando ignoti a chi è chiamato a verificare l’esattezza del risultato finale- come può avvenire con il ricorso all’I.A.
Vedasi ad es. nel 2013 caso Loomis, soggetto condannato anche sulla base dell’algoritmo c.d. Compas nel Wisconsin, sulla scorta del quale era stata accertata la sua pericolosità; poi indagini giornalistiche hanno dimostrato che detto algoritmo aveva rivelato dei pregiudizi nei confronti degli afroamericani emersi da studi statistici effettuati
Circostanza non suscettibile di essere verificata dalla difesa del condannato in quanto il software utilizzato era tutelato dal segreto e diritto d’autore.
22) Il precedente è del 2017.
23) Il Regolamento Ue n. 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR) prescrive di fornire, al soggetto interessato al trattamento dei propri dati personali, note informative in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto. In ambito sanitario, la Direttiva 2011/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6.11.2001, stabilisce che il foglietto illustrativo dei medicinali debba essere redatto in termini chiari e comprensibili dagli utenti, precisando che l’imballaggio esterno e il foglietto illustrativo possono riportare segni o pittogrammi miranti a rendere più esplicite le informazioni necessarie e utili, con esclusione di qualsiasi elemento di carattere promozionale. In materia assicurativa, il Regolamento IVASS del 2.08.2018 n. 41 sottolinea che la documentazione pre-contrattuale e contrattuale deve essere redatta in un linguaggio e uno stile chiaro e sintetico, così da facilitare la comprensione delle informazioni in essa contenute, precisando che ciascuna sezione del documento informativo pre-contrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita) è contraddistinta da un’icona, posta al suo inizio, che ne rappresenta visivamente il contenuto.
24) Cit. Alessandro Manzoni