L’esame d’avvocato scommette sul digitale

Il Sole 24 Ore, di Giovanni Negri –

L’ esame d’avvocato gioca la carta della trasparenza. E punta in maniera decisa sulla digitalizzazione. Che trova spazio sia nella prove scritte sia nello svolgimento degli orali. E per la conservazione dell’iscrizione all’Albo basteranno cinque “affari” (pratiche) all’anno. A completare due tasselli cruciali del nuovo ordinamento forense sono due decreti del ministero della Giustizia pubblicati ieri sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 81. Con il decreto n. 47 del 25 febbraio si introducono le disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione forense; con il decreto n. 48 sempre del 25 febbraio si disciplinano invece modalità e procedure per lo svolgimento dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense. Quanto a quest’ultimo, si prevede che in un arco temporale compreso tra i centoventi e i sessanta minuti precedenti l’ora fissata per l’inizio di ciascuna prova scritta, il ministero della Giustizia trasmette al presidente della commissione distrettuale,a mezzo di posta elettronica certificata,i temi formulati per ciascuna prova, protetti da un meccanismo di crittografia (verrà attivata una casella Pec per ogni presidente di commissione). Nelle prove orali, lo svolgimento è pubblico e deve durare non meno di quarantacinque e non più di sessanta minuti per ciascun candidato. Successivamente all’illustrazione della prova scritta, al candidato sono rivolte le domande individuate attraverso estrazione svolta con modalità informatiche tra quelle contenute in un apposito data base. Il candidato ha diritto di assistere all’estrazione delle domande sulle quali deve rispondere. Ogni componente della commissioneo della sottocommissione può rivolgere al candidato domande di approfondimento dell’argomento oggetto della domanda estratta, indirizzate a verificare l’effettiva preparazione. Il database e il programma informatico di estrazione delle domande sono realizzati, entro l’aprile 2017 dalla direzione generale per i sistemi informativi e automatizzati del ministero della Giustizia. Per l’accertamento dell’esercizio professionale e l’iscrizione all’Albo sono necessari alcuni elementi. Tra i quali l’utilizzo di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività legale, anche in associazione professionale, società professionale, o in associazione di studio con altri colleghi; lo svolgimento di almeno 5 affari all’anno, anche se l’incarico è stato formalmente attribuito a un altro professionista; l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale secondo i modi e i tempi indicati dal Consiglio nazionale forense. La cancellazione è disposta dal Consiglio dell’ordine che, comunque, deve lasciare all’avvocato almeno 30 giorni di tempo per potere presentare le proprie osservazioni. Malgrado l’avvenuta cancellazione l’avvocato può comunque chiedere la reiscrizione se dimostra di essere tornato in possesso dei requisiti mancanti.

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