Libera concorrenza anche trai professionisti. Come tra imprese. È quanto prevede la legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2021 (atto camera 3634), che sarà licenziata in settimana Camera per poi far ritorno al Senato per l’ultima e definitiva approvazione. L’articolo 26, comma 2, lettera n), del disegno di legge, aggiunto da un emendamento alla camera, in effetti testualmente delega il governo a promuovere lo sviluppo della concorrenza nell’esercizio della libera professione mediante le opportune semplificazioni di carattere procedimentale e amministrativo. Si tratta di un criterio di delega molto vago, poiché si limita a indicare solo il risultato e cioè una situazione in cui i liberi professionisti siano tra loro in concorrenza. Non viene spesa alcuna parola a proposito della individuazione dei professionisti interessati e neppure delle modalità lecite, mediante le quali possa essere realizzate modalità concorrenziali di offerta del servizio professionale. Quanto ai professionisti interessati, va rammentato che nella giurisprudenza europea è stato espresso il principio per cui né la natura intellettuale di un servizio, né la necessità di un’autorizzazione o il rispetto di determinate condizioni possono escludere una determinata attività dall’ambito di applicazione delle disposizioni sulla concorrenza. Questo vale, quindi, anche per le attività professionali, per le quali si registrano appunto sia un accesso subordinato all’abilitazione sia una regolamentazione dello svolgimento della professione stessa. Stando, dunque, alla lettera della disposizione e agli orientamenti europei, tendenzialmente tutte le professioni potranno essere coinvolte nel movimento della libera e leale concorrenza. Il legislatore delegato potrà, dunque, agire con semplificazioni procedimentali e amministrative a riguardo dell’esercizio della libera professione. Nell’attesa di vedere quali saranno gli sviluppi (la legge sulla concorrenza ha fissato un termine di due anni per sfornare i decreti delegati), si devono considerare le molteplici variabili in gioco. Innanzi tutto, se la libera professione è un’attività economica assoggetta al regime della libera concorrenza, bisognerà chiedersi in che misura ciò possa ripercuotersi sugli ordini e collegi professionali: in effetti non si potrà facilmente contestare che essi potranno essere intesi come associazioni di imprese. In relazione, poi, allo svolgimento della professione si devono chiarire aspetti cruciali, quali la comunicazione e la promozione del singolo professionista, come cambia il rapporto con il cliente e con i colleghi. In particolar modo, ci si dovrà chiedere se la comunicazione potrà essere formulata come pubblicità commerciale. Complessivamente bisognerà chiedersi in che modo vada modificata la disciplina della deontologia professionale per adeguarla ai dettami della libera concorrenza. Altro aspetto, di primaria rilevanza, riguarda le modalità di svolgimento della professione e, in particolare, se possa essere svolta in forma societaria e con le altre forme tipiche delle imprese. Altrettanto va detto per i compensi delle attività professionali: il legislatore delegato dovrà porsi il problema della compatibilità dei principi della libera concorrenza dei sistemi di calcolo mediante riferimento a parametri o tabelle simili. Sempre in quest’ambito si deve verificare se l’equo indennizzo sia una disciplina ammissibile di regolamentazione del mercato di professioni inquadrate in una cornice concorrenziale oppure no.
ItaliaOggi – Antonio Ciccia